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Sentenza

Sentenza del 24/09/2018 n. 2802 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO TRIBUTARIO - Litisconsorzio necessario - Competenza per connessione - Mancata riassunzione nei termini - Appello contro la sentenza che ha dichiarato la sussistenza del litisconsorzio - Inammissibilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2004 e 2005, con i quali gli era stato imputato un reddito di capitale corrispondente alla quota di partecipazione al reddito della società, derivante da ricavi non dichiarati accertati in capo alla stessa. La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario processuale tra il socio e la società, in ragione dell'unicità del rapporto tributario sostanziale, e aveva disposto la riassunzione della causa davanti alla CTP di Roma entro 90 giorni. Il contribuente aveva invece proposto appello contestando, tra l'altro, la sussistenza del litisconsorzio e la legittimità degli avvisi.

La decisione

L'appello è stato dichiarato inammissibile. Il contribuente non aveva riassunto il procedimento davanti alla CTP di Roma entro il termine perentorio di 90 giorni stabilito dalla sentenza di primo grado. Tale omissione ha determinato l'estinzione del processo per inattività delle parti. Il successivo appello non poteva essere utilizzato per eludere l'effetto estintivo, poiché era stato proposto quando il processo era già estinto. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 14 del D.Lgs. 546/1992

    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 D.Lgs. 546/92

    La norma è stata richiamata in relazione alla sussistenza del litisconsorzio necessario tra società e socio quando la contestazione dell'accertamento societario incide direttamente sulla posizione fiscale del socio.

  • Art. 45 del D.Lgs. 546/1992

    Il processo si estingue nei casi in cui alle parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo

    La mancata riassunzione entro il termine perentorio comporta l'estinzione del processo per inattività delle parti.

  • Art. 307 c.p.c.

    L'estinzione per inattività produce effetti automatici ed è rilevabile anche d'ufficio

    La disciplina dell'estinzione per inattività è ritenuta applicabile, per quanto compatibile, anche al processo tributario. Il giudice può rilevare autonomamente la mancata riassunzione e dichiarare l'estinzione.

  • Art. 47, comma 1, del D.P.R. 917/1986

    È stato posto a fondamento dell'imputazione al socio del reddito derivante dalla partecipazione alla società.

  • Art. 43, commi 1 e 3, del D.P.R. 600/1973

    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, commi 1 e 3, del D.P.R. 600/73

    La norma è stata invocata dal contribuente per contestare la legittimità degli avvisi di accertamento, ma le relative doglianze non sono state esaminate perché assorbite dall'inammissibilità dell'appello.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il contribuente ha denunciato l'omessa pronuncia su vari motivi, ma tali censure sono rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità.

  • Art. 96 c.p.c.

    Condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese legali e al risarcimento dei danni

    La richiesta risarcitoria formulata dal contribuente non è stata accolta né esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando il giudice dichiara la sussistenza di un litisconsorzio necessario e ordina la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata deve rispettare rigorosamente il termine perentorio stabilito.
  • La mancata riassunzione entro il termine determina l'estinzione del processo per inattività, anche se l'omissione è dovuta a negligenza e non a una scelta deliberata.
  • Un successivo appello contro la sentenza che ha disposto la riassunzione non consente normalmente di evitare l'estinzione già maturata; l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
  • L'estinzione per inattività può essere rilevata d'ufficio dal giudice e produce effetti anche se nessuna parte l'ha tempestivamente eccepita.
  • Nel contenzioso relativo a redditi societari imputati ai soci, la decisione sulla posizione della società può incidere direttamente su quella dei soci e rendere necessaria la partecipazione congiunta al processo.
  • Prima di contestare nel merito una pronuncia che dispone la riassunzione, occorre verificare il rispetto del termine processuale: l'adempimento tempestivo della riassunzione è normalmente prioritario rispetto alle successive contestazioni.

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