Cassazione Penale, Sentenza n. 29069/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per specifici episodi (in particolare il trasporto e lo stoccaggio di 242 kg di hashish del 27 agosto 2018). Il ricorrente censurava: carenza e illogicità della motivazione del riesame, eccessiva valorizzazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza riscontri; assenza di prova di un coinvolgimento strutturale, essendo il suo contributo riconducibile a un singolo episodio; infine contestava la mancata valutazione della proporzionalità e dell'adeguatezza della custodia carceraria, sostenendo che il lungo periodo trascorso ("tempo silente") escludeva esigenze cautelari attuali o avrebbe dovuto comportare misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e logicamente motivata l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva constatato gravi indizi di partecipazione del Battaglia al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, valorizzando intercettazioni ambientali (in particolare conversazioni del 29.01.2019), riprese visive, servizi di osservazione, sequestri e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, nonché il coinvolgimento nel sequestro dei 242 kg di hashish. La Corte ha confermato che le intercettazioni, se gravi, precise e concordanti, possono avere valore probatorio autonomo; ha altresì ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di adeguatezza della misura custodiale prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., avendo il giudice del riesame adeguatamente valutato il "tempo silente" e motivato perché non integrava la recisione dei legami associativi (anche in ragione dei precedenti, dei carichi pendenti e degli elementi indiziari). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamata per delimitare l'esame di legittimità: la Cassazione può censurare la motivazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità, non riesaminare i fatti o rivalutare il materiale indiziario.
DPR 309/1990, art.74
Norma del testo unico sulle sostanze stupefacenti, richiamata nella contestazione per la gravità del fatto; utilizzata come riferimento al tipo di reato associativo per cui è stata applicata la misura.
art.192, comma 3, c.p.p.
Richiama il principio per cui le intercettazioni fra terzi possono costituire fonte di prova nei confronti dell'indagato senza necessità di riscontri esterni, purché valutate secondo criteri di logicità.
art.275, comma 3, c.p.p.
"il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti"
La Corte ha applicato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria per il reato associativo, rilevando che spetta all'indagato indicare elementi di recisione del vincolo associativo; il giudice deve comunque valutare il "tempo silente" e altri elementi che possano escludere esigenze cautelari.
Legge 16 aprile 2015, n.47 (modifica art.275 c.p.p.)
Rilevante per l'interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione; obbliga il giudice a considerare il tempo trascorso e altri elementi idonei a dimostrare la cessazione del legame associativo, se presenti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rientra nel merito della valutazione degli indizi se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente; il ricorso per cassazione contro misure cautelari può riuscire solo per vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
- Le intercettazioni, se risultano gravi, precise, non equivoche e concordanti, possono costituire prova anche in assenza di riscontri esterni: la loro interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se idonee a fornire riscontri coerenti con altri elementi (riprese, sequestri, perquisizioni), possono corroborare il quadro indiziario.
- Per i reati associativi l'art.275, comma 3, c.p.p. produce una presunzione relativa in favore della custodia cautelare; spetta all'indagato dimostrare, con elementi concreti, la recisione dei vincoli associativi o la mancanza di esigenze cautelari.
- Il "tempo silente" tra i fatti e l'applicazione della misura è un elemento rilevante e va valutato espressamente: se non emergono condotte successive che segnalino perdurante pericolosità, il tempo trascorso può favorire misure meno afflittive; viceversa, precedenti penali e carichi pendenti possono giustificare la prosecuzione della misura custodiale.
- Quando la misura cautelare è motivata sulla base di un quadro indiziario complesso (intercettazioni, riscontri materiali, testimonianze), il giudice deve argomentare la coerenza e l'adeguatezza della custodia; il rigetto del ricorso conferma che una motivazione articolata e aderente ai fatti è difficile da scalfire in sede di legittimità.
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