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Sentenza

Sentenza n. 343/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al riconoscimento e all’elargizione dell’indennità per i servizi esterni ex art. 9 del d.P.R. n. 395/1995 per il periodo compreso dal mese di marzo 2019, momento in cui l’indennità gli è stata revocata, fino al mese di dicembre 2021, ultimo mese per il quale l’indennità non gli è stata corrisposta, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla corresponsione dell’indennità non percepita; per l’annullamento A) dell’Atto dell’allora Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia del Ministero della Giustizia, Dott. Antonio Pappalardo (-OMISSIS-), con il quale è stato revocato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità per i servizi esterni; B) della Direttiva n. 0-OMISSIS- (-OMISSIS-), dell’allora Direttore dell’Istituto Penale Minorile di Firenze, Dr. Cerruto, assunta per ordine dall’allora Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, Dr. Pappalardo, con la quale, quest’ultimo ha di fatto confermato e ribadito il suddetto provvedimento di revoca del 16/02/2019, indicando esplicitamente a chi spettava e a chi non spettava l’indennità, con esclusione del ricorrente; C) dell’Atto dell’attuale Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, Dott. Giampaolo Cassitta (-OMISSIS-), con il quale è stata sostanzialmente rigettata la richiesta di corresponsione al ricorrente dell’indennità per i servizi esterni non percepita da marzo 2019 a dicembre 2021; D) nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e consequenziale; per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute al ricorrente, secondo quanto di spettanza, con maggiorazione d’interessi e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202200820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: revoca dell’indennità per i servizi esterni, successiva direttiva applicativa e diniego della corresponsione degli arretrati per il periodo marzo 2019-dicembre 2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la revoca dell’indennità per i servizi esterni prevista dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995 e il successivo diniego di corresponsione delle somme non percepite. Ha dedotto la violazione della disciplina legislativa e delle circolari amministrative interpretative, sostenendo che, in un istituto privo di muro di cinta, l’indennità spetta per il servizio svolto oltre la portineria d’ingresso, indipendentemente dalle mansioni concretamente esercitate e dall’esistenza di un contatto diretto con i detenuti. Ha inoltre evidenziato che l’istituto era costituito da un blocco unico, privo di accessi separati tra area detentiva e uffici, con spazi comuni e presenza costante di detenuti anche nelle aree istituzionali. Sono stati dedotti anche la contraddittorietà del diniego rispetto al successivo ripristino dell’indennità e la disparità di trattamento rispetto ai colleghi che l’avevano percepita senza interruzioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità per i servizi esterni per l’intero periodo di servizio presso gli uffici dell’istituto, compreso il periodo marzo 2019-dicembre 2021. Interpretando l’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995 alla luce delle circolari amministrative, il Collegio ha ritenuto sufficiente che il dipendente presti servizio, per più di tre ore, in spazi accessibili e usualmente frequentati da detenuti, anche temporaneamente; non è necessario né lo svolgimento di specifiche mansioni operative né la prova di un contatto concreto e quotidiano con i detenuti. Gli accertamenti istruttori avevano dimostrato che l’istituto era privo di cinta muraria, formato da un blocco unico, con accessi e percorsi promiscui e presenza costante di detenuti nelle aree istituzionali. Tali circostanze non erano state contestate dall’Amministrazione. Sono stati quindi annullati la revoca, la direttiva e il diniego di pagamento degli arretrati. Il TAR ha escluso che il nuovo dirigente fosse impedito dal riconoscere retroattivamente le somme, poiché il pagamento costituiva applicazione doverosa della normativa e non esercizio di un potere dispositivo riferito alla gestione del precedente dirigente. Il Ministero è stato condannato a pagare le somme dovute entro sessanta giorni, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 1 e 2, d.P.R. n. 395/1995

    “Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.

    L’indennità spetta al personale che presti servizio in aree dell’istituto caratterizzate dalla presenza, anche temporanea, di detenuti, indipendentemente dalle mansioni svolte e dall’effettivo contatto individuale con i detenuti.

  • art. 12 d.P.R. n. 147/1990

    La disposizione è richiamata quale disciplina originaria dell’indennità per i servizi esterni, successivamente estesa al personale del Corpo di polizia penitenziaria dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Il pagamento delle somme arretrate deve avvenire con corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini dell’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L’indennità per i servizi esterni prevista per il personale di polizia penitenziaria spetta quando il servizio sia organizzato in turni, sulla base di ordini formali, e venga svolto in sezioni, reparti o altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
  • Negli istituti privi di muro di cinta, il servizio prestato oltre la portineria d’ingresso può integrare il presupposto per l’indennità, se gli spazi sono accessibili e usualmente frequentati da detenuti, anche in assenza di una separazione fisica tra area detentiva e uffici.
  • Il riconoscimento dell’indennità non dipende dal tipo di mansioni svolte dal dipendente né richiede la prova di un contatto concreto, diretto e quotidiano con i detenuti; è sufficiente la prestazione lavorativa per una durata superiore a tre ore in ambienti caratterizzati dalla presenza, anche temporanea, di detenuti.
  • Quando l’Amministrazione accerta l’illegittimità della revoca dell’indennità, la corresponsione degli arretrati costituisce applicazione vincolata della disciplina normativa e non può essere negata adducendo il mutamento del dirigente competente o l’impossibilità di modificare ex post le determinazioni del predecessore.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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