Sentenza n. 1031/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che AGEA, con determinazione del 25 novembre 2023, aveva annullato in autotutela la comunicazione di ricalcolo impugnata. Tale annullamento ha determinato l’integrale soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002 e conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola)
Prevale il privato
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione con cui AGEA aveva ricalcolato il prelievo supplementare latte relativo al periodo 2001/2002, adottata in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3555/2022, che aveva annullato il precedente provvedimento relativo al medesimo prelievo per contrasto della normativa nazionale applicata con quella eurounitaria. L’impugnazione comprendeva anche l’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA ai sensi dell’art. 8-ter della legge n. 33/1999.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
all’integrale soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio ... consegue la cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa mediante annullamento in autotutela dell’atto impugnato comporta la cessazione della materia del contendere.
art. 8-ter l. 33/1999
È richiamato quale base normativa dell’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA.
art. 10-bis d.l. 69/2023, convertito in l. 103/2023
È indicato da AGEA quale disposizione in base alla quale i provvedimenti di ricalcolo notificati prima dell’entrata in vigore del decreto devono considerarsi inefficaci; tale disciplina ha condotto all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e tale intervento soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’atto sopravvenuto elimini integralmente la lesione dedotta in giudizio; in tale ipotesi non è necessario procedere all’esame dei motivi di ricorso.
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