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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35262/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava quattro punti: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto all'affermazione che le merci fornite da GMV s.r.l. fossero state consegnate in luogo diverso dalla sede sociale e che tale destinazione fosse indicata dall'imputato; omessa valutazione della documentazione attestante la consegna delle scritture contabili al successore; 2) contraddittorietà della motivazione riguardo alla presunta esclusiva titolarità delle quote e direzione tecnica da parte del coimputato Antonio Grazioso, dedotta come motivo per scagionare Ferdinando; 3) censura sulla bancarotta documentale: la sentenza di merito non avrebbe accertato se le scritture fossero state consegnate al nuovo amministratore e non avrebbe chiarito se l'imputato, dopo la cessazione formale, avesse continuato ad ingerirsi nella gestione (amministratore di fatto) o avesse concordato l'occultamento; 4) il diniego di qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare sarebbe meramente assertivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: è stata confermata la ricostruzione secondo cui le merci furono consegnate in luogo diverso dalla sede sociale e che l'onere di provare la destinazione dei beni gravava sull'amministratore. Tuttavia il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale, perché la motivazione non chiarisce il titolo della responsabilità dell'imputato dopo l'avvicendamento (non risulta accertato se le scritture fossero state effettivamente consegnate al nuovo amministratore né se l'ex amministratore avesse continuato a ingerirsi nella gestione o avesse concorso nell'occultamento). La vicenda è stata rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame sul solo capo annullato, mentre il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Menzione procedurale relativa alla mancata richiesta di discussione orale delle parti; non influisce sul merito penale della decisione.

  • disposizioni attuative, art. 173, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla enunciazione dei motivi di ricorso ammessi in cassazione.

  • art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare

    La Corte interpreta le condotte previste come dirette a misure di infedeltà/occultamento dei beni sociali e sottolinea l'onere probatorio a carico dell'amministratore di spiegare la destinazione dei beni non rinvenuti.

  • art. 217 legge fallimentare

    Richiamata nella censura n. 4; la Corte osserva che la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 217 deve essere adeguatamente motivata e non meramente assertiva.

  • art. 530, primo comma, cod. proc. pen.

    Richiamato nella spiegazione del concetto di dubbio ragionevole: il dubbio deve essere fondato su ricostruzioni plausibili e ancorate alle risultanze processuali.

Massime di principio

  • Se l'accusa dimostra l'ingresso di beni nel patrimonio imprenditoriale e l'impossibilità di rinvenirne la destinazione, l'onere di prova circa la destinazione o il ricavo di tali beni grava sull'amministratore; la sua mancata giustificazione può legittimare la deduzione della distrazione.
  • Per la bancarotta documentale, l'amministratore cessato è tenuto a provare la consegna delle scritture contabili al successore; la mera cessazione formale non esclude la responsabilità se emerge che l'ex amministratore ha continuato a gestire (amministratore di fatto) o ha concorso nell'occultamento.
  • Per affermare la responsabilità per fatti verificatisi dopo la cessazione della carica, è necessario provare la continuità gestionale di fatto o la partecipazione alle condotte illecite del nuovo amministratore; l'assenza di tale accertamento è vizio decisivo.
  • In appello e in cassazione il giudice deve specificare il quadro temporale delle responsabilità e motivare se la responsabilità è da imputare per la gestione formale precedente o per azioni di gestione di fatto successive; la mancanza di questo chiarimento può determinare l'annullamento e il rinvio.
  • Il rinvio per nuovo esame consente alla corte territoriale di rivalutare il compendio probatorio ma non di reiterare i vizi motivazionali che hanno comportato l'annullamento.

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