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Ordinanza

Ordinanza n. 79/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Cat.A12/2024 – Imm – ppa n. -OMISSIS- del 31 maggio 2024 di rigetto dell’istanza di aggiornamento e di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nei confronti del Sig. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di aggiornamento e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Parma che aveva rigettato l’istanza di aggiornamento e disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone la sospensione cautelare. Con una precedente ordinanza, il TAR aveva ritenuto che, prima facie, la motivazione amministrativa non fosse sufficientemente circostanziata rispetto agli elementi richiesti dall’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998. In particolare, il giudizio di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato non poteva fondarsi su un automatismo derivante dalle condanne penali, ma doveva considerare anche la durata del soggiorno in Italia e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché le concrete circostanze di fatto rilevanti per la valutazione della pericolosità sociale. Il TAR aveva quindi ordinato alla Questura di adottare un nuovo provvedimento di conferma o revoca, corredato da motivazione idonea e completa. Poiché l’Amministrazione non aveva adempiuto a tale ordine, il Collegio ha ritenuto necessario reiterarlo, fissando un ulteriore termine.

La decisione

Il TAR ha confermato la sospensione interinale del provvedimento impugnato e ha ordinato alla Questura di Parma di provvedere nuovamente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, adottando un provvedimento di conferma o revoca adeguatamente e compiutamente motivato. L’ordine deve essere eseguito attraverso un esame dettagliato degli elementi previsti dall’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 e delle concrete circostanze di fatto, senza automatismi tra condanne penali e provvedimento sfavorevole, nel rispetto della tutela rafforzata riconosciuta ai soggiornanti di lungo periodo. La camera di consiglio è stata rinviata al 27 maggio 2026. L’ordinanza non definisce il giudizio di annullamento nel merito.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche (…) di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale (…). Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero

    La valutazione della pericolosità non consente automatismi fondati sulle condanne penali: il questore deve esaminare in concreto tutti gli elementi indicati dalla norma, inclusi durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione e la conferma della tutela cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al rilascio, aggiornamento o revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la valutazione della pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato deve essere concreta, attuale e individualizzata; le condanne penali, anche non definitive, costituiscono elementi da valutare ma non determinano automaticamente il provvedimento sfavorevole.
  • Ai fini della decisione sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il questore deve motivare specificamente anche in ordine alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, secondo una tutela rafforzata della posizione del soggiornante di lungo periodo.
  • Quando l’amministrazione non esegue l’ordine cautelare di riesame, il giudice può confermare la sospensione interinale dell’atto impugnato e reiterare l’ordine di provvedere entro un termine fissato, rinviando la prosecuzione della trattazione a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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