Cassazione Penale, Sentenza n. 2072/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'appello del P.M. ex art. 310 c.p.p., aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere a carico del DELLE FAVE, sostituita in precedenza con gli arresti domiciliari dal G.I.P. Il ricorrente deduceva: (i) violazione del principio devolutivo sostenendo che il Tribunale avrebbe valorizzato circostanze non risultanti dalla motivazione del provvedimento impugnato e già note al G.I.P.; (ii) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p. per non aver considerato l'adozione del controllo elettronico (braccialetto) come misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La decisione di ripristinare la custodia cautelare in carcere è confermata: il Tribunale ha motivato che, nonostante la derubricazione dei reati, il DELLE FAVE aveva svolto un ruolo continuativo e professionale nel narcotraffico anche dal domicilio in regime di detenzione/arresti domiciliari (attività di 'centralinista', marketing e contatti con clienti), mostrando indifferenza per il regime e rendendo inadeguati gli arresti domiciliari. La Corte ha ritenuto legittima la rivalutazione integrale delle risultanze già acquisite in sede cautelare da parte del giudice dell'appello e ha affermato che, se si esclude l'idoneità degli arresti domiciliari a prevenire la reiterazione, risulta implicitamente esclusa anche l'opportunità del controllo elettronico ex art. 275-bis.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello cautelare del P.M.; la Corte conferma che il giudice d'appello può rivedere l'intero compendio probatorio acquisito in sede cautelare per valutare la persistenza delle esigenze cautelari, anche quando venga dedotta una diversa qualificazione giuridica.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Disciplina gli strumenti elettronici di controllo a distanza. La Corte ribadisce che se il giudice ritiene inadeguati gli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione, tale valutazione implica l'improponibilità del ricorso al controllo elettronico come alternativa.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sui delitti connessi agli stupefacenti; nel caso la rinnovata qualificazione giuridica (derubricazione ai sensi del comma 5) è stata considerata dal Tribunale ma non sufficiente ad escludere le esigenze cautelari.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Norma che tratta associazione per delinquere nel settore stupefacenti; la derubricazione (comma 6) è stata considerata nel bilanciamento ma non ha mutato la valutazione sulla pericolosità e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari.
Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016 (giurisprudenza richiamata)
Precedente richiamato dalla difesa sul principio devolutivo; la Corte distingue quel caso: l'appello cautelare limitato ad una specifica questione non autorizza a introdurre nuovi profili che incidano sui gravi indizi, mentre qui il Tribunale poteva esaminare l'intero compendio probatorio nell'ambito della revisione cautelare.
Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019 (Marsili)
Giurisprudenza che afferma come la dichiarazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari costituisca pronuncia implicita sull'inopportunità dell'uso degli strumenti elettronici; applicata dalla Corte per escludere il ricorso al braccialetto nel caso concreto.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale esecutiva richiamata relativamente agli adempimenti conseguenti alla decisione; la Cancelleria è incaricata delle formalità per l'esecuzione dato che l'esecuzione era sospesa.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello cautelare (art. 310 c.p.p.) il giudice può e deve rivalutare l'intero compendio probatorio già acquisito per verificare se il 'novum' (es. diversa qualificazione dei reati) giustifichi un mutamento delle misure cautelari.
- Il principio devolutivo non impedisce al giudice d'appello di utilizzare elementi già noti al primo giudice se necessari per valutare l'efficacia del nuovo elemento e la persistenza delle esigenze cautelari.
- Se il detenuto ha utilizzato il domicilio per coordinare o agevolare sistematicamente attività criminali, ciò può giustificare il ripristino della custodia in carcere per inadeguatezza degli arresti domiciliari.
- Quando si esclude che gli arresti domiciliari siano idonei a impedire la reiterazione del reato, ne deriva implicitamente l'inidoneità anche degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis.
- Per contestare un provvedimento cautelare in appello il ricorrente deve dimostrare l'illogicità o l'assenza di riscontri delle circostanze poste a fondamento del provvedimento, non limitarsi ad invocare la sola derubricazione o il principio devolutivo.
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