Cassazione Penale, Sentenza n. 39560/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 310/20 del Tribunale di Larino (09/02/2022) che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Campanelli per il reato di ricettazione in quanto era già stato pronunciato un decreto di archiviazione (G.I.P. Trib. Larino, 05/05/2019). Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il decreto di archiviazione non poteva essere assimilato a una sentenza dotata del requisito dell'irrevocabilità e che, pertanto, l'art. 649 cod. proc. pen. (divieto di nuovo giudizio per chi sia assolto o condannato in via definitiva per lo stesso fatto) non era applicabile per escludere un nuovo procedimento
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il reato contestato nel procedimento oggetto della sentenza fosse lo stesso per cui era già intervenuto il decreto di archiviazione (del G.I.P. del 05/05/2019), emesso ai sensi dell'art. 411, comma 1, cod. proc. pen., perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità. La Corte ha condiviso la difesa nel senso che il decreto di archiviazione adottato per particolare tenuità presuppone una valutazione di merito sul fatto e sulla riconducibilità della condotta all'imputato, e opera quindi come pronuncia che impedisce un ulteriore giudizio per lo stesso fatto in forza del principio di ne bis in idem richiamato dall'art. 649 cod. proc. pen. Inoltre, per la qualità di parte pubblica del ricorrente, il Procuratore generale è stato esonerato dalle spese processuali
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato l'art. 649 come applicabile anche quando, nel procedimento anteriore, sia intervenuto un decreto di archiviazione pronunciato per particolare tenuità del fatto: tale decreto, avendo comportato una valutazione di merito, impedisce un nuovo giudizio per lo stesso fatto (applicazione del principio ne bis in idem)
art. 411, comma 1, cod. proc. pen.
Il decreto di archiviazione è stato qualificato come adottato ai sensi di questo articolo in quanto il fatto è risultato non punibile per particolare tenuità (richiamo per la natura del provvedimento e per la valutazione di merito compiuta dal G.I.P.)
art. 131-bis cod. pen.
Il decreto di archiviazione si fonda sull'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto): la Corte ha ritenuto che l'accertamento della particolare tenuità comporta una valutazione sulla sussistenza del fatto e sulla riconducibilità della condotta all'imputato tale da escludere la punibilità e, in tal senso, impedire un successivo processo per lo stesso fatto
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e succ. mod.
Norma richiamata solo in relazione alla modalità di trattazione del procedimento (trattazione con contraddittorio scritto e requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale), non incide sul merito della decisione
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alla possibilità di richiedere la trattazione orale; qui rilevato che non è stata richiesta e pertanto il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto
Massime di principio
- Un decreto di archiviazione emesso per particolare tenuità (art. 131-bis) può integrare una valutazione di merito tale da impedire un successivo giudizio per lo stesso fatto, per effetto del principio di ne bis in idem richiamato dall'art. 649 cod. proc. pen.
- Per valutare la possibilità di riaprire o procedere in un nuovo procedimento è necessario accertare la natura del provvedimento anteriore: se il provvedimento ha comportato una valutazione di merito (anche con la formula della tenuità), può ostare al nuovo processo
- La qualità soggettiva di chi propone il ricorso (es. Procuratore generale in veste di parte pubblica) non incide sulla valutazione di ammissibilità quando sussistono effetti preclusivi derivanti da provvedimenti precedenti; tuttavia, la parte pubblica può essere esentata dalle spese processuali
- In situazioni simili, chi intende procedere non deve limitarsi a sostenere l'irrilevanza formale del provvedimento anteriore (per es. che non è una sentenza definitiva), ma deve dimostrare che il precedente provvedimento non ha avuto una valutazione di merito idonea a far operare il divieto di nuovo giudizio
- Prima di proporre o sostenere un nuovo perseguimento per il medesimo fatto è opportuno verificare il contenuto motivazionale del decreto di archiviazione (se presente) e la specifica causa che ne ha determinato l'emissione (mancanza di prova, particolare tenuità, altri motivi) perché il diverso fondamento può produrre effetti differenti sul divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto
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