Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7885/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Padova per omicidio aggravato e tentato omicidio. I ricorrenti deducono: carenza di autonoma motivazione del provvedimento impugnato (sarebbe stata riportata pedissequamente la ricostruzione del PM senza un vaglio critico); mancata considerazione delle ferite da difesa sui ricorrenti e delle circostanze che configurerebbero legittima difesa o eccesso colposo (le presunte vittime sarebbero in realtà aggressori armati di coltello); vizio nella valutazione della gravità indiziaria fondata prevalentemente sulle dichiarazioni delle persone offese; errata valutazione delle esigenze cautelari poiché gli indagati, incensurati, avrebbero solo cercato di mettersi in salvo e non di sottrarsi all'autorità, proponendo in alternativa gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e per essere reiterativi di argomentazioni già esaminate nel giudizio di merito senza una critica specifica alla motivazione del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che i motivi non spiegano in cosa consisterebbe la mancanza di autonoma valutazione e non si confrontano con le logiche conclusioni del tribunale del riesame, che si è basato su convergenti dichiarazioni testimoniali, tracce ematiche e sui fatti (anche il tentativo di allontanamento verso la Slovenia). Ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria e del pericolo di fuga/reiterazione anche alla luce della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare ex art. 275, comma 3 c.p.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare quando le circostanze del fatto ne rendono probabile l'efficacia per le esigenze cautelari; utilizzata per giustificare la custodia in carcere per il pericolo di reiterazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiesto ai fini dell'inammissibilità del ricorso: la mancanza di specificità e la carenza di correlazione tra le ragioni d'impugnazione e la motivazione del provvedimento impugnato determinano l'inammissibilità ai sensi di questa norma.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa che ha determinato l'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 5 n. 28011/2013 e altre)

    Precisa il principio secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono generici quando mancano della necessaria correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata; la mera riproposizione di argomentazioni già svolte senza confronto critico specifico è insufficiente.

Massime di principio

  • Per ricorrere con successo in cassazione contro un provvedimento cautelare occorre criticare specificamente e punto per punto la motivazione del giudice di merito; la mera ripetizione delle argomentazioni già proposte in sede di riesame è inammissibile.
  • Le deduzioni generiche sul mancato vaglio del giudice (es. 'mancanza di autonoma motivazione') devono essere motivate chiaramente: indicare quali passaggi logici o elementi probatori non sono stati considerati e perché ciò inficia la decisione.
  • Le questioni relative alla gravità indiziaria devono confrontarsi con le risultanze fattuali indicate nel provvedimento impugnato (dichiarazioni testimoniali, riscontri oggettivi come tracce ematiche, comportamenti di fuga) e spiegare concretamente perché tali elementi non supportano la misura cautelare.
  • Per contestare il pericolo di fuga o di reiterazione è necessario produrre elementi concreti che smentiscano il comportamento materiale ritenuto idoneo a fondare tali esigenze (es. documentazione sulla disponibilità a permanere sul territorio, legami, prove dell'assenza di intenzione di sottrarsi).
  • La proposta di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) deve essere accompagnata da elementi concreti che ne dimostrino l'idoneità rispetto ai profili di pericolo individuati dal giudice (idoneità dell'abitazione, garanzie di permanenza, ecc.).
  • Attenzione al rischio di condanna alle spese e alla sanzione alla Cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto manifestamente generico o inammissibile: valutare con cura la fondatezza e la specificità dei motivi prima di impugnare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.