Cassazione Civile, Ordinanza n. 16996/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRES e IVA per l’anno d’imposta 2007 emesso nei confronti di una società edilizia. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello principale della contribuente e accolto l’appello incidentale dell’Agenzia, confermando la legittimità degli atti impositivi. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione su tre motivi, ai quali resisteva l’Agenzia con controricorso. Successivamente interveniva il fallimento della società e la curatela, ritualmente notificata la rinuncia alla controparte, rinunciava a sua volta al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della curatela fallimentare, regolarmente notificata alla controparte, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese di lite, valorizzando le alterne vicende processuali. Ha escluso, nel caso di estinzione per rinuncia sopravvenuta, la debenza del c.d. doppio contributo unificato, richiamando il principio affermato da Cass. n. 31732/2018.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 391 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, debitamente notificata alla controparte, comporta l’estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude l’obbligo del c.d. doppio contributo unificato quando interviene una causa di estinzione sopravvenuta del ricorso per cassazione
Cass. n. 31732 del 07/12/2018
precedente richiamato a sostegno dell’esclusione del doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta/estinzione sopravvenuta
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se debitamente notificata alla controparte, determina l’estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia sopravvenuta, il giudice può compensare integralmente le spese quando le vicende processuali lo giustifichino.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto quando la definizione del giudizio di cassazione interviene per una causa sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso e non per un esito di inammissibilità o rigetto nel merito.
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