Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16996/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRES e IVA per l’anno d’imposta 2007 emesso nei confronti di una società edilizia. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello principale della contribuente e accolto l’appello incidentale dell’Agenzia, confermando la legittimità degli atti impositivi. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione su tre motivi, ai quali resisteva l’Agenzia con controricorso. Successivamente interveniva il fallimento della società e la curatela, ritualmente notificata la rinuncia alla controparte, rinunciava a sua volta al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della curatela fallimentare, regolarmente notificata alla controparte, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese di lite, valorizzando le alterne vicende processuali. Ha escluso, nel caso di estinzione per rinuncia sopravvenuta, la debenza del c.d. doppio contributo unificato, richiamando il principio affermato da Cass. n. 31732/2018.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, debitamente notificata alla controparte, comporta l’estinzione del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude l’obbligo del c.d. doppio contributo unificato quando interviene una causa di estinzione sopravvenuta del ricorso per cassazione

  • Cass. n. 31732 del 07/12/2018

    precedente richiamato a sostegno dell’esclusione del doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta/estinzione sopravvenuta

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se debitamente notificata alla controparte, determina l’estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia sopravvenuta, il giudice può compensare integralmente le spese quando le vicende processuali lo giustifichino.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto quando la definizione del giudizio di cassazione interviene per una causa sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso e non per un esito di inammissibilità o rigetto nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.