Cassazione Penale, Sentenza n. 03747/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione di pena residua (anni 2, mesi 11 e giorni 26) ritenendo ostativa la previsione dell'art. 58‑quater, comma 7‑bis, Ord. pen., in quanto il ricorrente era già stato in passato ammesso all'affidamento in prova (ordinanza del 7/2/2006). Il ricorrente ha contestato l'applicazione della clausola ostativa sostenendo che la misura alternativa precedentemente concessa non era stata concretamente sperimentata, essendo la pena residua poi estinta a seguito dell'indulto del 6/9/2006, e ha richiamato l'orientamento della Corte costituzionale (sent. n. 291/2010) secondo cui la preclusione opera solo quando la precedente misura alternativa sia stata effettivamente sperimentata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma (art. 58‑quater, comma 7‑bis, Ord. pen.) secondo cui la preclusione assoluta si configura soltanto quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della medesima misura alternativa in sede di esecuzione di una pena con applicazione della stessa aggravante. Poiché nel caso di Scacchetti la precedente concessione dell'affidamento non era stata concretamente esperita per effetto dell'indulto, il Tribunale di sorveglianza aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'istanza. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario, art. 58‑quater, comma 7‑bis
«l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale»
La Corte ha confermato un'interpretazione restrittiva: la preclusione vale come effetto assoluto solo se il precedente beneficio è stato effettivamente sperimentato e successivamente il condannato ha commesso il nuovo reato in condizioni di recidiva reiterata. La mera concessione non eseguita (es. estinzione della pena per indulto) non attiva la preclusione.
Codice penale, art. 99, comma 4
Individua la recidiva reiterata; la sua applicazione combina con la disciplina delle misure alternative ai fini della preclusione prevista dall'art. 58‑quater comma 7‑bis.
Costituzione, art. 3
Riferita nella prospettazione di illegittimità costituzionale: il ricorso sosteneva che un'applicazione automatica della preclusione potrebbe violare il principio di uguaglianza; la Corte di Cassazione richiama che la disposizione va interpretata in modo da evitare irragionevoli automatismi.
Costituzione, art. 27, comma 3
Riferita nella prospettazione di illegittimità costituzionale con riguardo alla finalità rieducativa della pena; la decisione sottolinea l'esigenza di una valutazione individualizzata del beneficio.
Corte costituzionale, sentenza n. 291/2010
Fondamentale per l'interpretazione restrittiva: la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile un'interpretazione che limiti la preclusione al caso in cui la seconda condotta illecita sia commessa dopo la concreta sperimentazione della precedente misura alternativa.
Massime di principio
- La preclusione prevista dall'art. 58‑quater, comma 7‑bis, Ord. pen. si applica in modo assoluto solo se il condannato ha effettivamente sperimentato in concreto la stessa misura alternativa e successivamente ha commesso il nuovo reato in situazione di recidiva reiterata.
- La mera precedente concessione di un beneficio che non è mai stato eseguito (per es. perché la pena residua si è estinta per indulto) non impedisce automaticamente una nuova concessione della stessa misura alternativa; il giudice deve accertare se vi sia stata concreta sperimentazione.
- Occorre una valutazione individualizzata: i giudici devono considerare la concreta efficacia della misura sulla strada del recupero e non applicare automatismi basati solo su fattispecie formali.
- La limitazione alla preclusione riguarda principalmente la medesima tipologia di misura alternativa già fruita; la giurisprudenza ha escluso estensioni automatiche ad altre tipologie di benefici senza specifica motivazione.
- In caso di dubbio o di valutazioni sbilanciate, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, affinché il tribunale di sorveglianza compia un'istruttoria adeguata e motivi sulla effettiva sperimentazione e sulla prognosi di ravvedimento.
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