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Sentenza

Sentenza n. 14519/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia in Canton (RPC) in data 05.06.2025, prot. n. 1322/2025, ricevuto dal ricorrente via posta il 7.6.2025, con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato in favore del ricorrente;

Giustizia amministrativa202509074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, adottato dal Consolato Generale d’Italia in Canton

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino cinese beneficiario di nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione di Belluno, impugnava il diniego del visto d’ingresso per svolgere attività di assistenza domestica in Italia. Deduceva, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 21 e 22 d.lgs. 286/1998 e degli artt. 5, 6-bis e 31 d.P.R. 394/1999, sostenendo di avere prodotto la documentazione richiesta e di possedere tutti i requisiti per il rilascio del visto. Deduceva, inoltre, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, il difetto di motivazione, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e l’eccesso di potere, poiché il diniego sarebbe stato fondato su una motivazione apparente e non specifica. Nel corso del giudizio il TAR disponeva istruttoria sull’esibizione di un messaggio dell’Unità per i visti del Ministero, richiamato nella relazione dell’amministrazione; l’amministrazione depositava tardivamente la documentazione, determinando il differimento della trattazione per garantire il contraddittorio.

La decisione

Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di annullamento. Il TAR ha premesso che, in materia di visti d’ingresso per lavoro subordinato, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di macroscopica illogicità, travisamento dei fatti o carenza motivazionale. La valutazione del rischio migratorio può riguardare non solo il pericolo di permanenza irregolare, ma anche il possibile abuso del visto per finalità diverse da quelle dichiarate. Tuttavia, il fattore ostativo deve risultare da elementi obiettivi e convergenti, idonei a indicare una ragionevole possibilità di abuso, e non da una ricostruzione meramente ipotetica delle intenzioni del richiedente. Nel caso concreto, il colloquio aveva fornito risposte piuttosto circostanziate sul futuro rapporto di lavoro e la documentazione prodotta era formalmente idonea. L’amministrazione non aveva svolto ulteriori accertamenti per verificare la non veridicità degli attestati o l’esistenza di concreti indici di inattendibilità; le incongruenze emerse nell’intervista erano state contestate dal ricorrente e potevano essere riconducibili a incomprensioni linguistiche. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto viziato da difetto di motivazione: la motivazione non poteva essere integrata mediante la relazione istruttoria o gli atti del giudizio; l’amministrazione non aveva esibito, senza valide ragioni legate a una classificazione dell’atto, il messaggio ministeriale richiamato nella relazione; e l’iter logico-giuridico del diniego risultava parzialmente oscuro. Il TAR ha valorizzato anche il comportamento non collaborativo dell’amministrazione ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo per l’amministrazione di riesercitare il potere, integrare l’istruttoria e motivare compiutamente, restando impregiudicate le valutazioni sull’esito finale. La domanda risarcitoria è stata respinta, poiché l’annullamento non consentiva ancora di ritenere spettante il bene della vita: l’amministrazione doveva infatti completare l’istruttoria e adottare una nuova decisione. Le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico del MAECI.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il rilascio del visto d’ingresso collegato al lavoro subordinato; il diniego può fondarsi anche sulla valutazione del rischio di abuso del titolo, purché sorretta da elementi obiettivi e da adeguata motivazione.

  • artt. 3, 4 e 21 d.lgs. 286/1998

    Richiamati dal ricorrente a fondamento della pretesa al rilascio del visto e della contestazione del diniego.

  • artt. 5, 6-bis e 31 d.P.R. 394/1999

    Richiamati dal ricorrente quali disposizioni attuative asseritamente violate dall’amministrazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del provvedimento; il diniego è illegittimo quando non rende comprensibili gli elementi fattuali e l’iter logico-giuridico posti a fondamento della decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il comportamento non collaborativo dell’amministrazione nel processo, consistito nella mancata esibizione dell’atto richiesto senza valide ragioni, è stato valorizzato ai fini della valutazione del difetto motivazionale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione dell’udienza pubblica all’esito della trattazione della domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In materia di visto d’ingresso per lavoro subordinato, la valutazione amministrativa del rischio migratorio comprende anche il rischio di abuso del titolo per finalità diverse da quelle dichiarate, ma deve essere fondata su elementi obiettivi, concreti e convergenti, non su una ricostruzione meramente ipotetica delle intenzioni del richiedente.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell’amministrazione in materia di visti d’ingresso, pur limitato in ragione dell’ampia discrezionalità, verifica la ragionevolezza dell’iter decisionale e può condurre all’annullamento in presenza di macroscopica illogicità, travisamento dei fatti, carenza istruttoria o motivazionale.
  • Le incongruenze emerse durante il colloquio consolare possono giustificare il diniego del visto solo se valutate alla luce delle contestazioni dell’interessato e corroborate da ulteriori elementi concreti; quando possano plausibilmente dipendere da incomprensioni linguistiche, l’amministrazione deve svolgere adeguati approfondimenti.
  • La motivazione del diniego non può essere integrata postumamente mediante la relazione istruttoria o gli atti del giudizio: tutte le circostanze rilevanti emerse nel procedimento devono essere valutate e rappresentate nel provvedimento stesso.
  • La mancata esibizione in giudizio di atti richiamati come fondamento della decisione, in assenza di valide ragioni relative alla loro classificazione, può concorrere a evidenziare l’inadeguatezza della motivazione e l’opacità dell’iter logico seguito dall’amministrazione.
  • L’annullamento del diniego di visto per vizi istruttori e motivazionali non comporta automaticamente il riconoscimento del diritto al rilascio del visto né fonda, allo stato, il risarcimento del danno, quando l’amministrazione debba ancora riesercitare il potere e valutare compiutamente i presupposti sostanziali.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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