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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22438/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Corte d'appello di Milano, su richiesta della Procura Generale, revocava la sospensione condizionale concessa con quattro sentenze distinte: 1) Tribunale di Rimini (20/7/2017, irrev. 17/10/2017); 2) Tribunale di Busto Arsizio (12/10/2017, irrev. 28/11/2017); 3) Tribunale di Verona (04/05/2018, irrev. 08/06/2018); 4) Tribunale di Milano (22/7/2019, irrev. 09/09/2019). La revoca dei benefici 1) e 2) è stata motivata dal fatto che la condanna indicata nella sentenza 3) è stata commessa nel quinquennio dal passaggio in giudicato delle sentenze 1) e 2), determinando la revoca di diritto ai sensi dell'art. 168 c.p. Quanto ai benefici 3) e 4), la Corte territoriale ritenne che fossero stati concessi nonostante il prevenuto avesse già beneficiato due volte e con pena complessiva superiore a due anni e che la concessione si fosse basata sull'erroneo presupposto dell'"incensuratezza" per mancato aggiornamento del certificato penale; pertanto ritenne sussistente motivo di revoca. Avverso l'ordinanza la difesa propose ricorso in Cassazione, articolando: (i) motivi relativi all'erronea motivazione e alla mancata verifica della conoscenza, da parte del giudice della cognizione, delle cause ostative; (ii) motivo principale fondato sugli artt. 163 e 167 c.p., sostenendo che decorso il quinquennio e maturata l'estinzione del reato, il beneficio si era consolidato e la revoca non poteva più intervenire.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha confermato la revoca dei benefici concessi con le sentenze nn. 1) e 2) (poiché la sentenza n. 3) è stata commessa nel quinquennio dal passaggio in giudicato delle prime) e ha rigettato il motivo relativo alla sentenza n. 3), ritenendo sufficiente la documentazione che mostrava che il giudicante aveva concesso il beneficio sulla base dell'errato presupposto dell'incensuratezza (mancato aggiornamento del certificato penale) e che il difensore non aveva provato l'errore. Ha invece annullato l'ordinanza limitatamente alla revoca della sospensione concessa con la sentenza n. 4) (Tribunale di Milano 22/7/2019, irrev. 9/9/2019), rinviando alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, con l'istruzione di verificare le condizioni previste dall'art. 167 c.p. e l'eventuale consolidamento del beneficio per estinzione del reato. In sintesi: revoca confermata per le sentenze 1), 2) e 3); revoca annullata per la sentenza 4) e rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1 n. 1 c.p.

    la sospensione condizionale è revocata di diritto qualora nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza il condannato commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole

    La Corte ha applicato la norma per revocare la sospensione quando è emersa una condanna per reato della stessa indole commesso entro cinque anni dal passaggio in giudicato delle sentenze precedenti

  • art. 164, comma 4 c.p.

    Riferita nella motivazione come possibile disposizione a fondamento della revoca per errore nella concessione del beneficio (causa ostativa nota o non nota al giudice), ma la Corte di Cassazione ha richiamato la necessità di verificare concretamente la conoscenza da parte del giudice della cognizione

  • art. 167 c.p.

    La Corte ha richiamato l'effetto estintivo previsto dall'art. 167 quando decorre il termine quinquennale senza ulteriori delitti della stessa indole e ha stabilito che, se il beneficio si è consolidato e il reato si è estinto, la revoca non può più essere pronunciata

  • art. 168, comma 3 c.p.

    La Corte ha collegato questa fattispecie al regime dell'art. 167 per affermare il principio che la revoca basata su vizio del provvedimento concessorio non può incidere dopo che il beneficio si è consolidato e il reato si è estinto

  • art. 163 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto all'istituto dell'estinzione del reato per decorso del tempo previsto; la Corte lo ha considerato nel quadro dell'art. 167

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per i limiti della motivazione del ricorso per cassazione (ambito nel quale il ricorso si riferisce nei limiti strettamente necessari alla motivazione)

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme invocate per le censure in cassazione (specificazione dei motivi di impugnazione)

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, Ravaioli)

    La Corte ha richiamato il principio espresso in precedenti decisioni secondo cui l'effetto estintivo ex art. 167 c.p. è irreversibile una volta maturato e può impedire l'attivazione del rimedio previsto per vizi genetici del provvedimento concessorio

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se il condannato commette, entro cinque anni dal passaggio in giudicato, un delitto o una contravvenzione della stessa indole (art. 168, comma 1).
  • Se il beneficio è stato concesso sulla base di un errore relativo all'"incensuratezza" dovuto a mancato aggiornamento del certificato penale, la revoca è possibile e il giudice può prenderla in considerazione; tuttavia la parte che impugna la mancata o erronea motivazione deve allegare e, se necessario, provare l'errore del giudicante.
  • Quando è decorso il termine previsto dall'art. 167 c.p. e si sono verificate le condizioni per l'estinzione del reato (assenza di altri delitti della stessa indole nel quinquennio e adempimento degli obblighi), il beneficio si consolida e la revoca della sospensione non può più intervenire: l'effetto estintivo è irreversibile.
  • In caso di contestazione della revoca per vizio del provvedimento concessorio, il giudice dell'esecuzione deve verificare concretamente se al momento della concessione il giudice della cognizione fosse a conoscenza della causa ostativa (es. precedenti sentenze non annotate).
  • La difesa ha l'onere di allegare elementi concreti quando contesta la correttezza della motivazione di revoca; censure generiche o non supportate da prova non sono idonee a determinare l'annullamento.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare cronologie (date di reato e di irrevocabilità), aggiornamento del casellario e la presenza di precedenti utili a determinare la disciplina applicabile (art. 167 vs possibilità di revoca per errore): tempi e natura del reato sono decisivi.

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