Cassazione Penale, Sentenza n. 1614/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo del 33% del capitale della societaà "Autoscuola Fata Morgana", censurando la valutazione del fumus commissi delicti. In particolare deduceva la violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che le dichiarazioni rese da Bebu Robert Daniel il 22/10/2018 fossero state assunte in violazione della normativa procedurale (il dichiarante era stato destinatario di un sequestro e dopo poche ore avrebbe reso dichiarazioni formalmente "spontanee"); secondo il ricorrente tali dichiarazioni non sarebbero state rituali e dovevano essere dichiarate inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguente illegittimità della conferma della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse generico per mancata indicazione dell'incidenza dell'atto viziato sul compendio probatorio (mancata illustrazione della cosiddetta prova di resistenza). Ha inoltre qualificato il motivo come manifestamente infondato, poiché il Tribunale aveva fondato la sussistenza del fumus anche su riscontri diretti della polizia giudiziaria indipendenti dalle dichiarazioni criticate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
Legge 19 aprile 1925 n. 475, art. 1
art. 1, legge 19/04/1925 n. 475
Norma che disciplina il reato posto alla base dell'accusa (illecito connesso al conseguimento dell'idoneità alla patente). La Corte l'ha richiamata quale riferimento della fattispecie contestata, senza entrare nel merito della qualificazione sostanziale nel provvedimento impugnato.
Art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un soggetto la cui assunzione d'informazioni era stata interrotta; la Corte ha osservato che l'eventuale inutilizzabilità deve essere dedotta con l'indicazione del suo peso nel quadro probatorio, altrimenti il motivo è inammissibile.
Art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato nella controversia in relazione alla qualificazione formale delle dichiarazioni come 'spontanee'. La Corte non ha risolto la questione di merito sull'applicazione della norma, poiché ha escluso l'ammissibilità del ricorso per genericità e perché il Tribunale aveva acquisito elementi probatori indipendenti che giustificavano la misura.
Massime di principio
- Chi impugna in Cassazione l'inutilizzabilità di una prova deve specificare quali atti sono viziati e dimostrare l'incidenza di quei vizi sul complessivo compendio probatorio (obbligo della 'prova di resistenza').
- Se dall'espunzione dell'elemento viziato le residue risultanze risultano comunque sufficienti a sostenere il provvedimento impugnato, il ricorso è destinato a fallire anche se la censura sulla prova è fondata.
- Nel caso di misure cautelari fondate su più elementi, la parte che deduce inutilizzabilità di singole dichiarazioni deve mostrare il peso determinante di tali dichiarazioni per la decisione, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- Se il giudice di merito ha accertato elementi probatori diretti e indipendenti, la possibilità di ottenere annullamento per vizi di singole assunzioni di dichiarazioni è ridotta.
- La mancata specificazione dell'incidenza dell'atto viziato espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
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