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Sentenza

Sentenza del 20/07/2018 n. 19363 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEG e IRAP relativo al 2002, con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione un utile di esercizio di circa 3 milioni di euro. L'Ufficio aveva ritenuto indebita la compensazione dell'utile con sopravvenienze passive non gestionali e con la copertura di un patrimonio netto negativo, sostenendo che tali registrazioni avessero occultato l'utile imponibile. La società ha inoltre contestato la validità e la tempestività della notifica, la decadenza dell'Ufficio, l'omessa considerazione di costi inerenti e la mancata utilizzazione delle perdite pregresse.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riconoscendo perdite pregresse per euro 2.234.534. La Commissione Tributaria Regionale ha poi accolto l'appello dell'Ufficio e respinto quello della società, confermando l'accertamento. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente: ha ritenuto i motivi in parte inammissibili per la promiscua mescolanza di violazioni di legge, errori procedurali e vizi motivazionali, e comunque infondati. In particolare, la domanda relativa ai costi inerenti era stata proposta tardivamente; la notifica, anche se irregolare, era stata sanata dalla costituzione in giudizio; l'accertamento era tempestivo; le perdite pregresse risultavano già utilizzate quasi integralmente nel 2005. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 24

    "Nel processo tributario [...] l'ambito [della domanda] può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti" nei casi previsti dalla legge.

    Le contestazioni e le richieste del contribuente devono essere formulate, di regola, nel ricorso introduttivo. Domande nuove proposte successivamente, salvo i limitati casi di motivi aggiunti, sono inammissibili.

  • Art. 156 c.p.c.

    "La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato."

    La costituzione in giudizio del destinatario dimostra che la notifica ha raggiunto il suo scopo conoscitivo e può sanare eventuali irregolarità della notificazione, anche di atti impositivi.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Disciplina i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria deve notificare gli avvisi di accertamento. Nel caso concreto la notifica, effettuata nel novembre 2007, è stata ritenuta tempestiva rispetto alla scadenza sostenuta dalla contribuente.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 58 e 60

    Regolano, tra l'altro, il domicilio fiscale e le modalità di notificazione degli atti tributari. La Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata presso il domicilio indicato dal legale rappresentante nella dichiarazione dei redditi.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2

    Richiede che la sentenza tributaria contenga l'esposizione dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti e dei motivi in fatto e diritto. Un'esposizione sintetica è sufficiente, purché consenta di comprendere il percorso decisionale.

  • Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La motivazione della sentenza non deve esaminare ogni singola allegazione o prova, ma deve indicare in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

  • Art. 366 c.p.c., n. 6

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, precisandone contenuto e collocazione processuale. Il mancato rispetto dell'onere di autosufficienza comporta l'inammissibilità della censura.

  • TUIR, artt. 7, 84 e 109

    Riguardano, rispettivamente, la determinazione del reddito, il riporto delle perdite e i requisiti di deducibilità dei componenti negativi. La Corte ha confermato che la questione sulle perdite pregresse era stata risolta dai giudici di merito sulla base del loro precedente utilizzo.

  • Art. 360 c.p.c.

    Delimita i motivi di ricorso per cassazione. Non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate dai giudici di merito, salvo specifici vizi di legittimità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il contribuente deve indicare già nel ricorso introduttivo tutte le contestazioni e le richieste che intende far valere; una richiesta nuova formulata in udienza o in appello è normalmente inammissibile.
  • Un vizio della notificazione può essere sanato dalla tempestiva costituzione in giudizio del destinatario, quando questa dimostri che l'atto è stato effettivamente conosciuto e che la difesa è stata esercitata.
  • La notifica di un atto tributario entro il termine di decadenza tutela l'Amministrazione dagli effetti del ritardo imputabile al servizio postale, secondo il principio della scissione degli effetti della notificazione.
  • Il ricorso per cassazione deve distinguere chiaramente violazioni di legge, errori processuali e vizi motivazionali; la loro mescolanza non scindibile può determinare l'inammissibilità del motivo.
  • La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non può rivalutare prove, documenti o ricostruzioni fattuali già apprezzati dai giudici tributari, salvo motivazione meramente apparente o specifiche violazioni processuali.
  • Le perdite fiscali pregresse devono essere documentate e deve essere verificato il loro effettivo residuo, poiché il loro precedente utilizzo in dichiarazioni successive può impedirne il riconoscimento nel periodo controverso.
  • L'assenza di un intento fraudolento non è necessariamente decisiva quando l'accertamento riguarda l'omessa contabilizzazione o l'indebita sottrazione di componenti positivi alla tassazione; inoltre la relativa censura deve essere stata tempestivamente e specificamente dedotta nei gradi di merito.

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