Cassazione Civile, Ordinanza n. 12594/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal cambio di appalto relativo al servizio di resa e distribuzione di giornali e riviste presso una committente privata. La corte d'appello aveva qualificato l'operazione come trasferimento d'azienda tra la cooperativa appaltatrice originaria e la cooperativa subentrante, ritenendo che il servizio fosse proseguito senza modifica della sua consistenza, che il nuovo appaltatore avesse assunto tutto il personale già impiegato e che il gruppo di lavoratori che eseguiva il servizio avesse mantenuto continuità funzionale. Su tale base era stato riconosciuto al lavoratore, già socio della cooperativa cedente, il diritto alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della cessionaria, con ordine di ripristino del rapporto alle medesime mansioni e condanna alle retribuzioni dalla messa in mora al saldo. La cooperativa cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente considerato non contestati fatti invece espressamente contestati e avesse ignorato le risultanze documentali circa l'impiego di proprio personale e mezzi; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativi al coordinamento dei lavoratori da parte di soggetti della subentrante e all'impiego, già prima dell'assunzione del personale della precedente appaltatrice, di personale proprio nel servizio; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., per asserita inversione dell'onere della prova, avendo la corte onerato la ricorrente di dimostrare la mancanza di autonomia funzionale del gruppo di lavoratori. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, nel loro complesso, in parte inammissibili e in parte infondati perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, e perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sull'esistenza di un gruppo unitario di lavoratori che proseguiva il servizio e sul contestuale impegno della subentrante ad assumere tutto il personale senza modificare la consistenza del servizio. Ha inoltre precisato che la verifica dei presupposti del trasferimento di ramo d'azienda, compresa l'autonomia funzionale e la preesistenza, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione dell'esito probatorio; e le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono risolversi in un riesame del materiale istruttorio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva accertato un trasferimento d'azienda nell'ambito del cambio di appalto e aveva riconosciuto al lavoratore il diritto alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della società cooperativa subentrante, con ripristino del rapporto alle stesse mansioni e qualifica e con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate. Non sono state liquidate spese perché l'intimato non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile/infondata perché non denunciava un uso di prove non dedotte o di prove legali mal valutate, ma mirava a una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione di questa norma non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che tale valore non hanno o abbia disatteso prove legali.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se l'onere sia stato attribuito alla parte diversa da quella su cui grava per legge; non ricorre quando si contesti la valutazione dell'esito della prova o la sua insufficienza.
art. 2112, comma 5, c.c.
La verifica dei presupposti del trasferimento di ramo d'azienda, inclusi autonomia funzionale e preesistenza, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È ammissibile la censura solo se alla fattispecie accertata sia stata applicata una norma non pertinente, dando luogo a vizio di sussunzione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità processuale non può essere affermata quando la censura, sotto tale veste, tende in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo in caso di omesso esame di un fatto decisivo, risultante dagli atti e discusso tra le parti, non per ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio con ordinanza ai sensi della procedura camerale semplificata.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di nullità processuale in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, poiché il controllo della Cassazione resta esterno alla ricostruzione del merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice individui erroneamente la parte gravata dell'onere probatorio; non ricorre se la critica investe la sufficienza o la persuasività delle prove valutate dal giudice di merito.
- In materia di trasferimento di ramo d'azienda, l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo costituiscono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un errore di sussunzione oppure l'omesso esame di un fatto decisivo.
- La qualificazione di un cambio di appalto come trasferimento d'azienda può fondarsi, oltre che sulla continuità organizzativa del servizio, sulla persistenza di un gruppo unitario di lavoratori e sul loro passaggio integrale al nuovo appaltatore senza modifiche sostanziali nell'esecuzione del servizio.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo quando si deduca l'utilizzazione di prove non acquisite ritualmente, l'assunzione d'ufficio oltre i limiti di legge, o l'attribuzione di valore probatorio legale a elementi che non lo possiedono; non quando si contesti il prudente apprezzamento delle prove.
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