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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21190/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2009, con cui l'Amministrazione contestava l'indebita detrazione dell'imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, la contribuente aveva acquistato telefoni cellulari da una società che sarebbe stata una cartiera: la merce proveniva da operatori esteri senza IVA, veniva rivenduta alla contribuente con IVA esposta in fattura, ma tale imposta non sarebbe stata poi versata dal fornitore. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo non provata, neppure per presunzioni, la connivenza o conoscenza della frode da parte dell'acquirente e valorizzando la regolarità formale delle fatture, dei pagamenti bancari e di altri elementi indicati dalla società. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 26 e 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della buona fede, la mera produzione della documentazione contabile e avesse mal governato il riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La cassazione ha ritenuto che la CTR non si sia attenuta ai principi consolidati in tema di IVA detraibile in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, perché ha attribuito rilievo decisivo a circostanze non decisive (regolarità formale della contabilità, dei pagamenti e mancata prova della connivenza), senza considerare invece gli indizi addotti dall'Ufficio sulla fittizietà del fornitore e sulla consapevolezza o colpevole ignoranza della contribuente. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda applicando correttamente il riparto dell'onere probatorio e valorizzando gli indici sintomatici della frode e della diligenza esigibile dall'operatore economico.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma sulla detrazione IVA; in caso di operazioni soggettivamente inesistenti la detrazione non spetta se mancano le condizioni oggettive e soggettive e se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione.

  • art. 26 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel motivo di ricorso, nel contesto della disciplina IVA applicabile alla fattispecie.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel motivo di ricorso, a sostegno della contestazione dell'indebita detrazione IVA.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici; l'Amministrazione può provare anche per indizi la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'IVA è, in linea di principio, indetraibile, perché la fattura è emessa da un soggetto che non è il reale cedente e non è legittimato alla rivalsa.
  • Il diniego della detrazione IVA costituisce eccezione al principio di neutralità dell'imposta; pertanto l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni semplici, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale.
  • Una volta fornita dall'Amministrazione la prova, anche indiziaria, della frode e della consapevolezza del cessionario, spetta al contribuente dimostrare di avere agito in buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile per verificare l'effettiva esistenza e affidabilità del fornitore.
  • La regolarità formale della contabilità, l'effettuazione di pagamenti tracciabili e la mancanza di un vantaggio economico diretto non bastano, da soli, a superare la prova della partecipazione o conoscibilità della frode IVA.
  • La prova richiesta all'Amministrazione può essere sia diretta sia indiziaria, e gli indici sintomatici della frode possono includere l'assenza di struttura e personale del fornitore, l'incongruenza dei rapporti commerciali e prezzi anomali rispetto al mercato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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