Cassazione Penale, Ordinanza n. 06866/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la pronuncia di responsabilità per concorso nel riciclaggio già resa nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per concorso nel reato di riciclaggio. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di colpevolezza, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato le deduzioni già formulate in appello. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che la motivazione di merito era logica e giuridicamente corretta e valorizzava circostanze di fatto quali la disponibilità delle chiavi dell'autofficina, la presenza del prevenuto all'interno del locale mentre si svolgevano evidenti operazioni di riciclaggio e l'assenza di spiegazioni alternative da parte dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non è ravvisabile quando la sentenza impugnata abbia fornito una ricostruzione fattuale coerente, priva di manifeste illogicità e sorretta da elementi concretamente valorizzati dal giudice di merito.
- Ai fini della conferma della responsabilità per concorso nel riciclaggio, possono assumere rilievo indizi fattuali quali la disponibilità del luogo in cui si svolgono le operazioni illecite, la presenza dell'imputato durante l'esecuzione delle stesse e l'assenza di una spiegazione alternativa plausibile offerta dall'interessato.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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