Ordinanza n. 3412/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali, del decreto del Ministro della Cultura del 23 febbraio 2026 recante "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi" G.U.R.I. serie generale n. 67 del 21.03.2026, relativi allegati, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto anche non noto, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministro della Cultura del 23 febbraio 2026 sulla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, limitatamente all'assoggettamento delle memorie in cloud o degli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa obbligata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale e i relativi allegati, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Il testo dà atto della proposizione di molteplici questioni, caratterizzate da elevato tecnicismo e complessità, ma non ne espone analiticamente i singoli profili di violazione di legge o di eccesso di potere. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto soprattutto il periculum in mora, evidenziando l'imminente operatività degli obblighi di pagamento del compenso per copia privata, la scadenza già maturata il 15 giugno 2026 per il primo trimestre e quelle previste il 15 settembre e il 15 dicembre 2026 per i successivi periodi, nonché la necessità di immediati adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza anticipare la valutazione sulle molteplici questioni di merito, che ha riservato all'udienza pubblica fissata per il 17 novembre 2026. Ha sospeso in parte il decreto ministeriale, limitatamente alle previsioni risultanti dal combinato disposto degli artt. 1, commi 2 e 3, sulle definizioni, e 2, comma 1, lett. q), dell'allegato tecnico, nella parte in cui assoggettano le memorie in cloud o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata previsto dall'art. 71-septies l. n. 633/1941. La misura è stata giustificata essenzialmente dal periculum in mora: il decorso e l'approssimarsi delle scadenze di pagamento e le difficoltà di adeguamento tecnico-informatico e contrattuale rendevano necessario congelare tali scadenze nelle more del giudizio. Il giudice ha effettuato un bilanciamento degli interessi contrapposti e ha compensato le spese della fase cautelare in ragione della novità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere parzialmente l'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 71-septies l. 633/1941
La norma individua il compenso per copia privata cui il decreto ministeriale ha assoggettato, nella parte sospesa, le memorie in cloud o gli spazi di memorizzazione in cloud.
artt. 1, commi 2 e 3, e 2, comma 1, lett. q), dell'Allegato tecnico al D.M. 23 febbraio 2026
Le previsioni definitorie e tecniche sono state sospese cautelarmente nella parte in cui includono le memorie in cloud o gli spazi di memorizzazione in cloud tra i supporti soggetti al compenso per copia privata.
Massime di principio
- In presenza di una controversia caratterizzata da questioni tecniche e giuridiche complesse, il giudice cautelare può concedere la tutela interinale senza anticipare la decisione sui profili di merito, quando il periculum in mora risulti adeguatamente evidenziato.
- La prossimità o il decorso delle scadenze per l'adempimento di obblighi economici derivanti da un provvedimento amministrativo, unitamente alla necessità di sostenere immediati adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali, può integrare il periculum in mora ai fini della sospensione cautelare.
- La sospensione cautelare può essere disposta soltanto in parte qua, limitatamente alle specifiche previsioni del provvedimento amministrativo produttive del pregiudizio, mediante il congelamento temporaneo delle relative scadenze nelle more della definizione del giudizio.
- Il bilanciamento degli interessi contrapposti può giustificare una misura cautelare di congelamento degli obblighi senza definire anticipatamente la fondatezza delle questioni sostanziali controverse.
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