Sentenza del 30/06/2017 n. 625 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Iva - Aliquote - Aliquota 10% su prestazioni alberghiere - Differenza tra locazione di immobile e prestazione alberghiera
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione, l'aliquota IVA del 10% si applica alle prestazioni tipicamente alberghiere, mentre non si applica alle locazioni immobiliari prive di servizi accessori e caratterizzate dalla mera ospitalità. La distinzione deve essere valutata in concreto sulla base delle modalità effettive del rapporto e dei servizi offerti dalla struttura.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle prestazioni alberghiere. Occorre distinguere tra una vera prestazione ricettiva, diretta a soddisfare le esigenze di alloggio e i bisogni del cliente anche per soggiorni prolungati, e la mera locazione di un immobile. La prestazione alberghiera presuppone che il cliente sia alloggiato in una struttura organizzata che fornisce ulteriori servizi, come pulizia e cambio della biancheria, non limitandosi a mettere a disposizione l'immobile.
Norme richiamate
Aliquota IVA ridotta del 10% sulle prestazioni alberghiere
Non riportata nel testo fornito
L'aliquota ridotta è riferita alle prestazioni ricettive alberghiere effettive e non alla semplice locazione di immobili destinati all'ospitalità.
Corte di Cassazione, sentenza n. 8129 del 2001
"La distinzione tra prestazione alberghiera e mera locazione di immobili poggia su due requisiti: che il cliente venga alloggiato e che i servizi gli siano resi nell'ambito di una struttura che fornisce altre prestazioni non meramente accessorie all'alloggio."
La prestazione alberghiera richiede sia l'alloggiamento del cliente sia l'inserimento del soggiorno in una struttura organizzata che offra servizi ulteriori rispetto alla semplice disponibilità dell'immobile.
Massime di principio
- Per applicare l'aliquota IVA ridotta non è sufficiente qualificare l'attività come ricettiva: devono essere verificati concretamente i servizi effettivamente offerti al cliente.
- La mera concessione in godimento di un immobile, senza pulizia, cambio della biancheria o altri servizi organizzati, tende a essere considerata locazione e non prestazione alberghiera.
- La durata prolungata del soggiorno non esclude di per sé la natura alberghiera, se permane una struttura ricettiva organizzata e vengono forniti servizi tipici dell'ospitalità.
- La presenza di servizi ulteriori deve essere valutata nel loro complesso: non ogni attività accessoria è sufficiente, ma occorre una modalità di gestione riconducibile a una vera prestazione ricettiva.
- Il testo non indica le parti processuali né l'esito specifico del giudizio; pertanto non è possibile identificare con certezza il ricorrente, il resistente o il vincitore processuale.
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