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Sentenza

Sentenza n. 10651/2026 - Roma, Sezione 2B

per la condanna dell’Amministrazione – previo accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti depositata dal ricorrente in data 1.02.2026 – all’ostensione degli atti che ne costituiscono oggetto;

Giustizia amministrativa202603566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 1° febbraio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (istante accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro la società destinataria dell’istanza, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso depositata il 1° febbraio 2026 e la conseguente ostensione degli atti richiesti. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che la società resistente aveva spontaneamente osteso gli atti oggetto dell’istanza. La resistente non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’intervenuta ostensione degli atti richiesti avesse integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente. Le spese sono state poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’ostensione è intervenuta soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo. La resistente è stata condannata al pagamento di € 350,00, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela giudiziale del diritto di accesso; il ricorso è stato proposto per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego e l’ostensione degli atti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’amministrazione o il soggetto destinatario dell’istanza ostende integralmente i documenti richiesti, viene meno l’interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L’ostensione intervenuta soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza, se il comportamento della parte resistente ha reso necessario il ricorso giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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