Ordinanza n. 165/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalle misure di accoglienza, con ordine di lasciare la struttura CAS
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio che disponeva la decadenza dalle misure di accoglienza e l’uscita dalla struttura CAS. Il provvedimento era fondato su due autonome ragioni: la perdita dei requisiti di accesso e fruizione dell’accoglienza in conseguenza del riconoscimento della protezione speciale e del rilascio del relativo permesso di soggiorno; la violazione del regolamento della struttura, per avere lo straniero tenuto un comportamento irregolare consistente nell’uso di violenza fisica e verbale. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di censura dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’atto fosse assistito da una pluralità di motivazioni autonome, sicché sarebbe sufficiente la legittimità anche di una sola di esse. In particolare, ha reputato prima facie fondata la ragione relativa alla cessazione ex lege delle misure di prima accoglienza: la struttura risultava riconducibile alla prima accoglienza e la disciplina richiamata collega la durata delle misure al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale e, in caso di ricorso, al periodo in cui lo straniero è autorizzato a permanere sul territorio nazionale. La legittimità di tale autonoma motivazione rende irrilevante, in questa fase, l’ulteriore ragione disciplinare concernente la violazione del regolamento della struttura. Il rigetto cautelare non impedisce allo straniero, ove ne ricorrano i presupposti, di chiedere l’accesso alle misure di seconda accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata respinta per insussistenza dei presupposti cautelari, in particolare per difetto di fumus boni iuris.
art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015
le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale ... e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione
La durata delle misure di prima accoglienza è collegata alla durata del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale e, nei casi previsti, al periodo di permanenza autorizzata in Italia; il giudice ne ha desunto la cessazione ex lege nel caso esaminato.
art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. 25/2008
È richiamato quale parametro per individuare il periodo durante il quale il richiedente che abbia proposto ricorso può rimanere nel territorio nazionale e usufruire delle misure di accoglienza.
art. 1-sexies d.l. 416/1989
Individua il Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), cui lo straniero può chiedere accesso, ove sussistano i relativi presupposti, per le misure di seconda accoglienza.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e idonea a sorreggere l’atto; le censure rivolte contro le altre motivazioni sono prive di interesse, perché non potrebbero comunque determinarne l’annullamento.
- Le misure di prima accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale sono temporalmente collegate alla durata del procedimento di esame della domanda e, nei casi di ricorso giurisdizionale, al periodo in cui il richiedente è autorizzato a permanere nel territorio nazionale secondo la disciplina applicabile.
- La cessazione ex lege dei requisiti per la fruizione delle misure di prima accoglienza costituisce autonoma ragione sufficiente a sostenere il provvedimento di decadenza, rendendo irrilevante l’esame delle ulteriori motivazioni poste a fondamento dell’atto.
- La perdita delle misure di prima accoglienza non preclude, in presenza dei presupposti normativi, la possibilità di richiedere l’accesso alle misure di seconda accoglienza nell’ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
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