Circolare INAIL n. 46 del 07 agosto 1991
Sentenza n. 31 1991 della Corte Costituzionale. Decorrenza della prescrizione ex articolo 112 Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le malattie professionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le conseguenze della sentenza n. 31/1991 della Corte Costituzionale sulla decorrenza della prescrizione per l’azione volta a ottenere la rendita per malattia professionale. La Corte individua il dies a quo non nella mera manifestazione clinica della malattia, ma nel momento in cui essa emerge in modo tale da consentire all’assicurato di far valere utilmente il proprio diritto, coincidente di regola con la certificazione sanitaria che attesta la presunta origine professionale. La circolare precisa tuttavia che tale pronuncia non modifica le modalità operative già seguite dall’INAIL per le malattie tabellate e non tabellate, riepilogando i diversi criteri di decorrenza nei casi di assenza o meno di astensione dal lavoro e di successivo consolidamento dei postumi indennizzabili.
Decorrenza della prescrizione per le malattie professionali ex art. 112 T.U. n. 1124/1965 alla luce della sentenza Corte Costituzionale n. 31/1991
Decorrenza della prescrizione per le malattie professionali dopo la sentenza n. 31/1991
La circolare esamina gli effetti della sentenza n. 31/1991 della Corte Costituzionale in materia di prescrizione dell’azione per ottenere la rendita da malattia professionale ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. L’Istituto chiarisce il momento da cui decorre il termine prescrizionale, anche alla luce della precedente sentenza n. 206/1988, che aveva eliminato il secondo comma dell’art. 135 del Testo Unico.
Quadro normativo e richiamo alla sentenza costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 31/1991, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Pisa con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, riguardante il combinato disposto degli articoli 112, primo comma, e 135, secondo comma, del Testo Unico INAIL. La decisione offre però utili criteri interpretativi per l’individuazione del "dies a quo" della prescrizione.
Individuazione del "dies a quo"
Secondo la Corte, il momento iniziale della prescrizione non coincide con la mera manifestazione clinica della malattia professionale. Esso va invece individuato nel momento in cui la malattia "emerge" in modo tale da consentire all’assicurato di far valere utilmente il proprio diritto. In ambito assicurativo, tale momento corrisponde normalmente alla formulazione e presentazione all’Istituto assicuratore di una certificazione sanitaria che attesti la presunta origine professionale della patologia.
Consolidamento dei postumi indennizzabili
La circolare precisa che, se solo successivamente alla certificazione la valutazione medico-legale accerta un danno permanente indennizzabile in rendita, la prescrizione decorre dalla data di consolidamento di tale danno. Il consolidamento dei postumi assume infatti rilievo assicurativo e indennitario e rappresenta il momento da cui far decorrere il termine.
Criteri applicativi confermati dall’INAIL
L’Istituto afferma che le indicazioni della Corte non modificano le modalità operative già seguite per la decorrenza della prescrizione delle malattie professionali, sia tabellate sia non tabellate. Vengono quindi ribaditi i criteri differenziati a seconda della presenza o meno di astensione dal lavoro e del momento in cui matura l’indennizzabilità in rendita.
Malattia senza astensione dal lavoro o successiva all’abbandono della lavorazione
Per le malattie che non hanno causato astensione dal lavoro, oppure che si manifestano dopo l’abbandono della lavorazione morbigena, la prescrizione e le prestazioni decorrono dalla segnalazione del caso all’Istituto. Tale segnalazione coincide con la data di arrivo del certificato medico che prospetta l’origine professionale della malattia oppure con la denuncia del datore di lavoro, senza che rilevi la contestualità prevista dall’art. 53 del Testo Unico, secondo quanto già chiarito nella circolare n. 23/1988.
Malattia con astensione dal lavoro
Se la malattia ha provocato astensione dal lavoro, la prescrizione decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro, ai sensi dell’art. 135, primo comma, del Testo Unico. La circolare chiarisce che l’astensione deve essere effettiva e duratura, non potendo essere confusa con una semplice mancata prestazione occasionale o limitata a brevi periodi.
Raggiungimento successivo del grado indennizzabile in rendita
Quando il grado di inabilità utile per l’indennizzo in rendita viene raggiunto solo dopo la denuncia del caso o dopo l’astensione dal lavoro, la prescrizione decorre dalla data di consolidamento dei postumi indennizzabili. In tale ipotesi, il consolidamento costituisce il riferimento decisivo per l’avvio del termine prescrizionale.
Punti principali
Oggetto e portata della sentenza n. 31/1991
La circolare prende atto della sentenza n. 31/1991 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 112, primo comma, e 135, secondo comma, del D.P.R. n. 1124/1965. La decisione fornisce ulteriori indicazioni per individuare il dies a quo della prescrizione dell’azione per conseguire la rendita da malattia professionale, chiarendo i dubbi sorti dopo la precedente sentenza n. 206/1988, che aveva caducato il secondo comma dell’art. 135.
Nozione di "dies a quo" secondo la Corte Costituzionale
Il momento iniziale della prescrizione non coincide con la semplice manifestazione clinica della malattia, ma con la sua "emersione" in modo tale da permettere all’assicurato di esercitare utilmente il proprio diritto. In ambito assicurativo, tale momento coincide normalmente con la formulazione e l’esibizione all’Istituto assicuratore di una certificazione sanitaria che indichi la presunta origine professionale della patologia.
Consolidamento dei postumi e decorrenza della prescrizione
Se, dopo la certificazione, la valutazione medico-legale accerta un danno permanente indennizzabile in rendita, la prescrizione decorre dalla data di consolidamento di tale danno. La Corte ritiene invece irrilevante, ai fini della prescrizione, l’insorgenza dello stato invalidante quando esso sia anteriore alla manifestazione della malattia professionale così come sopra definita.
Conferma delle modalità operative INAIL già seguite
La circolare afferma che le indicazioni della Consulta non incidono sulle modalità applicative finora adottate in materia di decorrenza della prescrizione ex art. 112 del Testo Unico, sia per le malattie professionali tabellate sia per quelle non tabellate. Viene quindi richiamata in sintesi la disciplina operativa già seguita dall’Istituto.
Malattia senza astensione dal lavoro o manifestata dopo l’abbandono della lavorazione
Per le malattie che non hanno provocato astensione dal lavoro, oppure che si sono manifestate dopo l’abbandono della lavorazione morbigena, la prescrizione, come anche le prestazioni, decorre dalla data di segnalazione del caso all’Istituto. Tale data coincide con l’arrivo del certificato medico che prospetta l’eziologia professionale della patologia oppure con la denuncia del datore di lavoro, indipendentemente dalla contestualità prevista dall’art. 53 del Testo Unico, come già precisato nella circolare n. 23/1988.
Malattia con astensione dal lavoro
Per le malattie che hanno provocato astensione dal lavoro, la prescrizione, come le prestazioni, decorre ai sensi dell’art. 135, primo comma, del Testo Unico, dal primo giorno di completa astensione dal lavoro. La circolare precisa che tale astensione non va intesa come una semplice mancata prestazione occasionale o limitata a brevi periodi, ma come un effettivo abbandono della lavorazione morbigena dovuto alla malattia e di carattere duraturo e significativo.
Ipotesi di successivo raggiungimento della rendita
Quando il grado di inabilità indennizzabile in rendita viene raggiunto solo successivamente alla denuncia del caso oppure all’astensione dal lavoro, la prescrizione decorre dalla data di consolidamento dei postumi indennizzabili. In questa ipotesi, il consolidamento assume rilievo assicurativo ai fini indennitari e segna il momento iniziale del termine prescrizionale.
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