Ordinanza n. 3380/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Roma all’istanza di accesso agli atti relativi al procedimento concernente licenze ex art. 127 TULPS rilasciate a un soggetto terzo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione detentrice degli atti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Questura di Roma aveva respinto l’istanza di accesso presentata il 25 marzo 2026, chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’atto e l’accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi alle licenze ex art. 127 TULPS rilasciate a un soggetto terzo. In particolare, erano richiesti i verbali degli accertamenti effettuati presso la ditta del terzo e il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo avviato a seguito di un’istanza di annullamento in autotutela. La controversia cautelare riguardava quindi la sussistenza della legittimazione e dell’interesse qualificato all’accesso a documenti concernenti un procedimento amministrativo riferibile a un altro soggetto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare. Ha rilevato che l’accesso documentale presuppone, ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, nonché una posizione differenziata del richiedente. Sebbene l’accesso non debba essere necessariamente strumentale a un giudizio, il richiedente deve dimostrare che gli atti possano produrre effetti diretti o indiretti nella propria sfera giuridica; il rapporto di strumentalità deve inoltre emergere dalla motivazione dell’istanza. Nel caso concreto, allo stato degli atti, non è stata dimostrata una legittimazione attiva della ricorrente né un interesse legittimo differenziato idoneo a fondare il bisogno di conoscenza rispetto ai documenti relativi al procedimento del terzo. Il TAR ha quindi ritenuto insussistente una situazione giuridica tutelabile ex art. 22 l. 241/1990 e ha condannato la ricorrente alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
La legittimazione all’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; occorre una posizione differenziata e il rapporto di strumentalità deve emergere dalla motivazione dell’istanza.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR ha esaminato la domanda e l’ha dichiarata inammissibile per carenza della legittimazione e dell’interesse qualificato all’accesso.
art. 127 TULPS
Individua il titolo autorizzatorio cui si riferivano i documenti richiesti dalla ricorrente, relativi alle licenze rilasciate a un soggetto terzo.
Massime di principio
- L’accesso documentale ex art. 22 l. 241/1990 è riconoscibile soltanto a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; non è sufficiente un interesse meramente generico o di fatto.
- Quando la richiesta riguarda documenti relativi al procedimento amministrativo di un soggetto terzo, il richiedente deve dimostrare una posizione differenziata e un interesse qualificato al bisogno di conoscenza, riferibile a effetti diretti o indiretti degli atti sulla propria sfera giuridica.
- Anche se l’accesso documentale non è necessariamente strumentale alla difesa in giudizio, il rapporto di strumentalità tra documenti e situazione giuridica tutelata deve risultare dalla motivazione dell’istanza di accesso.
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