Cassazione Civile, Ordinanza n. 10189/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina i tre motivi di ricorso, perché prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e della rinuncia del contribuente a far valere gli effetti della sentenza impugnata. Dichiara pertanto estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da due istanze di identico contenuto con cui il contribuente chiedeva all'INAIL e all'Agenzia delle Entrate di conoscere il reale importo delle imposte dirette corrisposte in relazione alla propria pensione integrativa, per poter domandare il rimborso delle maggiori imposte asseritamente versate. A seguito del silenzio serbato sull'istanza, il contribuente avviava un tentativo di mediazione e proponeva domanda di rimborso; la Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso ritenendo fondate le ragioni del contribuente e sufficientemente specifica la domanda. L'appello dell'Amministrazione finanziaria veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. L'Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima dell'adunanza depositava memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in forza di un accordo sottoscritto tra le parti nel quale il contribuente rinunciava a far valere gli effetti della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono la controversia con un accordo che comporti la rinuncia agli effetti della sentenza impugnata, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non affronta il merito dei motivi di ricorso e può disporre la compensazione integrale delle spese.
- La sopravvenuta definizione conciliativa della lite assorbe ogni ulteriore scrutinio sulle censure dedotte in cassazione.
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