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Sentenza

Sentenza n. 1148/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 328/2024, pubblicata in data 03.07.2024;

Giustizia amministrativa202501141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 328/2024, relativa al pagamento della retribuzione professionale docente e della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 328 del 3 luglio 2024, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente alla retribuzione professionale prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, per il servizio prestato con contratti a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento di euro 563,89 oltre interessi legali, nonché il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, con condanna al pagamento di euro 1.500,00. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha domandato il pagamento delle somme, degli interessi legali e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché la sentenza era stata notificata il 9 luglio 2024, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato l’esistenza di un giudicato civile esecutivo, la rituale notifica dello stesso, il decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l’assenza di prova dell’avvenuto adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, qualora non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pisa entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo le somme liquidate, oltre agli interessi dovuti. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine ministeriale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche è ammissibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del diritto, già accertato dal giudice ordinario, alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 7 CCNL del 15 marzo 2001

    È la disposizione contrattuale posta a fondamento del diritto, già accertato dal giudice ordinario, alla retribuzione professionale docente anche in relazione al servizio prestato mediante contratti a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel giudicato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 ed è intervenuto il passaggio in giudicato della pronuncia.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, individuando gli adempimenti necessari per rendere effettiva la pronuncia.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione, per compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e disporre il pagamento delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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