Cassazione Penale, Sentenza n. 43674/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di omicidio e tentato omicidio aggravati dall'art.416-bis.1 (contestati quale esecutori, in concorso e in favore del clan D'Alessandro). I motivi di ricorso in Cassazione contestavano in particolare: 1) la presunta violazione dell'art.360 c.p.p. per omesso avviso agli indagati dell'accertamento tecnico irripetibile relativo all'acquisizione e analisi del contenuto dello smartphone da cui era tratto un file audio; 2) la violazione dell'art.63 c.2 c.p.p. e/o dell'art.191 c.p.p. per la presunta sostituzione delle sommarie informazioni con il file audio e la conseguente inutilizzabilità dello stesso; 3) la carenza e la circolarità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pasquale Rapicano e dei suoi congiunti (presunta unica fonte), con conseguente insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza; 4) la mancata prova dell'animus necandi in relazione al tentato omicidio di Massimo Massa; 5) l'irragionevolezza e l'inesistenza delle esigenze cautelari (pericolosità, recidiva e possibile superamento della presunzione ex art.275 c.p.p.), anche alla luce del tempo trascorso e del comportamento successivo degli indagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi (li ha ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili). In sintesi: 1) non c'è stata violazione dell'art.360 c.p.p. perché l'acquisizione del file audio era stata disposta in altro procedimento in cui i ricorrenti non risultavano indagati, perciò non sussisteva l'obbligo di avviso previsto dalla norma; 2) non è stata ravvisata violazione dell'art.63 c.2 c.p.p.: il Tribunale ha valutato che non sussisteva prova di accordi pregressi tra Rapicano e la polizia giudiziaria tali da rendere inutilizzabile il file, e l'iscrizione a ruolo della Farricelli era successiva all'acquisizione del file; 3) la Corte ha confermato la valutazione di merito sull'attendibilità di Pasquale Rapicano, ritenendo che le sue dichiarazioni fossero corroborate da elementi oggettivi (in particolare il file audio registrato dal fratello) e che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e non manifestamente illogica; 4) la sussistenza dell'animus necandi in relazione al tentato omicidio è stata ritenuta adeguatamente motivata dal Tribunale (numero dei colpi, distanza ravvicinata, direzione verso area vitale); 5) le esigenze cautelari sono state ritenute legittime alla luce della presunzione di pericolosità ex art.275 c.p.p. in contestazioni di tipo associativo di stampo mafioso e dell'assenza di elementi oggettivi che dimostrassero un definitivo recesso dall'associazione. Conseguenze: i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali; la cancelleria provvederà agli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma che disciplina il riesame; il Tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare disposta dal GIP sulla base della valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari
art. 360 c.p.p.
Disciplina l'obbligo di avviso agli indagati per accertamenti tecnici irripetibili; la Corte ha ritenuto che l'obbligo non si applicasse perché l'accertamento era stato disposto in altro procedimento in cui i ricorrenti non risultavano indagati
art. 63 c.2 c.p.p.
Prevede garanzie in caso di acquisizione di dichiarazioni sommarie o di atti che le sostituiscono; la Corte ha ritenuto non provata l'illegittimità dell'utilizzo del file audio e non sussistenti accordi che ne avrebbero determinato l'inutilizzabilità
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante relativa all'agevolazione di attività di organizzazione di tipo mafioso; la sua presenza determina rilievo nelle esigenze cautelari e attiva la presunzione di pericolosità prevista dall'art.275 c.p.p.
art. 575 c.p.
Delitto di omicidio; i fatti contestati rientrano nelle ipotesi di omicidio e sono stati valutati con riferimento agli elementi indiziari raccolti
art. 577 c.p.
Circostanze aggravanti specifiche per determinati reati connessi a contesti associativi e di criminalità organizzata, rilevanti nella qualificazione delle imputazioni
art. 56 c.p.
Disciplina la partecipazione nell'evento criminoso; rilevante per contestare il ruolo di Vitale nella vicenda (concorso di persone)
art. 275 c.p.p.
Prevede la presunzione di pericolosità per i reati aggravati dall'art.416-bis; la Corte ha richiamato che tale presunzione può essere superata solo dimostrando il definitivo recesso dall'associazione
artt. 273 e 292 c.p.p.
Norme richiamate in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e del loro valore probatorio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato l'apprezzamento delle dichiarazioni di Rapicano e dei riscontri oggettivi
art. 274 c.p.p.
Riguarda i presupposti delle misure cautelari; richiamata nei motivi relativi alle esigenze cautelari e alla loro motivazione
art. 299 c.p.p.
Regole procedurali sulla misura cautelare, richiamata nei motivi di ricorso relativi alla congruità della motivazione sulle esigenze cautelari
Massime di principio
- La utilizzabilità di prove informatiche o registrazioni acquisite in un diverso procedimento non è automaticamente esclusa: l'obbligo di avviso ex art.360 c.p.p. sussiste solo se l'accertamento è stato disposto nel procedimento in cui sono indagati i soggetti che ne lamentano la mancata informazione
- Le contestazioni di illegittimità dell'acquisizione di dichiarazioni (art.63 c.2 c.p.p.) richiedono prova convincente di accordi o di patti pregressi che rendano la dichiarazione inutilizzabile; l'esistenza di riscontri oggettivi (es. file audio) alleggerisce la tesi di inutilizzabilità
- In sede di misure cautelari la valutazione degli indizi è meno stringente rispetto al giudizio di merito: è sufficiente l'emersione di elementi capaci di fondare una qualificata probabilità di responsabilità, purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica
- Per il cosiddetto animus necandi nel tentato omicidio, elementi come la potenzialità offensiva dell'arma, il numero dei colpi, la distanza ravvicinata e la direzione verso una zona vitale sono indici rilevanti e possono giustificare la sussistenza dell'intento di uccidere
- Nelle imputazioni aggravate dall'art.416-bis (associazione di tipo mafioso) opera una presunzione di pericolosità ai fini cautelari che può essere superata solo con prove concrete e dimostrabili del definitivo recesso dall'associazione; il solo decorso del tempo non è sufficiente a superare la presunzione
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione ampia e libera delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura degli elementi probatori vengono frequentemente dichiarati inammissibili quando la motivazione di merito non appaia manifestamente illogica
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