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Sentenza

Sentenza n. 8075/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa rimessione delle questioni esposte nei motivi di ricorso alla Corte di Giustizia e alla Corte Costituzionale, e previo accoglimento dell'istanza istruttoria formulata, dei seguenti atti: a) Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, c) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; d) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; e) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; f) dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; g) degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; h) degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022; nonché i) del provvedimento della Regione Lombardia, con la Comunicazione a firma del Direttore Generale - Direzione generale Welfare, trasmessa a mezzo pec del 14 novembre 2022, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; j) del provvedimento della Regione Emilia Romagna, Determinazione del Direttore - direzione generale cura della persona, salute e welfare n. 24300 del 12 dicembre 2022, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; k) del provvedimento della Regione Piemonte, Determina Direttoriale - A1400A Sanità e Welfare n. DD 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; l) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratoires Euromedis Italie S.A.R.L. il 21/2/2023, per l'annullamento: - del provvedimento della Regione Emilia Romagna, Determinazione del Direttore - direzione generale cura della persona, salute e welfare n. 24300 del 12 dicembre 2022, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback, in € 2.402,27 ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; - dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022 per quanto occorrer possa; - della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Piacenza n. 284 del 06 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Parma n. 667 del 05 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell' Azienda Usl di Reggio Emilia n. 333 del 19 settembre 2019 e n. 334 del 20 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell' Azienda Usl di Modena n. 267 del 06 settembre 2019; della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Bologna n. 325 del 04 settembre 2019; della Deliberazione del Direttore Generale dell' Azienda USL di Imola n. 189 del 06 settembre 2019 ; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Ferrara n. 183 del 06 settembre 2019; Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl della Romagna n. 295 del 18 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera universitaria di Parma n. 969 del 03 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Modena n. 137 del 05 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Bologna n. 212 del 04 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 202 del 05 settembre 2019; Deliberazione del Direttore Generale del Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 06 settembre 2019; - di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratoires Euromedis Italie S.A.R.L. il 21/2/2023, per l’annullamento - del provvedimento della Regione Veneto, Decreto direttoriale n. 172 del 13 dicembre 2022, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback, in € 665,64 ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; - dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022 per quanto occorrer possa - della nota di Azienda zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022, richiamata nel provvedimento regionale impugnato, anche se non conosciuta; - nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, comprese le delibere degli enti del Servizio Sanitario Regionale, anche se non conosciute, con le quali sono stati certificati gli importi dovuti a titolo di payback. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratoires Euromedis Italie S.A.R.L. il 21/2/2023, per l’annullamento: - del provvedimento della Regione Valle d'Aosta, Provvedimento dirigenziale n. 8049, del 14 dicembre 2022, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback, in € 1.439,16 ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; - dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022 per quanto occorrer possa - della deliberazione del Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 313/2019, richiamata nel provvedimento regionale impugnato, anche se non conosciuta; - nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratoires Euromedis Italie S.A.R.L. il 21/2/2023, per l'annullamento: - del provvedimento della Regione Liguria, Decreto del Direttore Generale n.7967 del 14 dicembre 2022 e pubblicato sul sito istituzionale il 18 dicembre, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback, in € 40,99 ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; - dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022 per quanto occorrer possa - della Deliberazione del Direttore generale dell'ASL 1 n. 719 del 14 agosto 2019 e del relativo allegato; della Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL 2 n. 655 del 21 agosto 2019; della Deliberazione del Direttore generale dell'ASL 3 n. 397 del 23 agosto 2019; della Deliberazione del Direttore generale ASL 4 n. 582 del 22 agosto 2019 e del relativo allegato; della Deliberazione del Commissario Straordinario ASL 5 n. 45 del 22 agosto 2019; della Deliberazione del Direttore generale del IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338 del 29 agosto 2019 e del relativo allegato; della Deliberazione del Direttore generale del IRCCS G. Gaslini n. 672 del 26 agosto 2019 e del relativo allegato, richiamate nel provvedimento regionale; - nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratoires Euromedis Italie S.A.R.L. il 21/2/2023, per l’annullamento: - del provvedimento della Regione Piemonte, Decreto Dirigenziale - Sanità e Welfere n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback, in € 26.006,46 ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; - dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022 per quanto occorrer possa - della Deliberazione n. 596 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; della Deliberazione n. 404 del 27 agosto 2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; della Deliberazione n. 369 del 23 agosto 2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; della deliberazione n. 1142 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; della deliberazione n. 848 del 03 settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; della deliberazione n. 467 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; della deliberazione n. 586 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL AL; della deliberazione n. 151 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL AT; della deliberazione n. 388 del 26 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL BI; della deliberazione n. 909 del 06 settembre 2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; della deliberazione n. 361 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL CN1; della deliberazione n. 309 del 22 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL CN2; della deliberazione n. 320 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL NO; della deliberazione n. 510 del 23 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO3; della deliberazione n. 977 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO4; della deliberazione n. 806 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO5; della deliberazione n. 856 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL VC; della deliberazione n. 701 del 04 settembre 2019 del direttore generale dell'ASL VCO, anche se non conosciute; - di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202302121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordi e atti presupposti relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché provvedimenti regionali di individuazione e quantificazione delle quote di ripiano dovute dall'impresa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato gli atti statali e regionali che hanno dato attuazione al meccanismo di payback previsto dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 per il superamento dei tetti di spesa regionali relativi agli anni 2015-2018. Ha dedotto l'illegittimità costituzionale della disciplina e la violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà d'impresa, proporzionalità ed evidenza pubblica. Ha inoltre dedotto vizi propri degli atti ministeriali e dell'accordo del 2019: retroattività della fissazione dei tetti regionali, violazione dei termini normativi, carenza di istruttoria e motivazione, errore e travisamento nella quantificazione, violazione del principio di tipicità, mancata distinzione tra beni e servizi e tra dispositivi monouso e durevoli, violazione della neutralità dell'IVA, insufficienza delle linee guida, mancata previa intesa, sviamento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Valle d'Aosta, Liguria e Piemonte, recanti gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e gli importi individuali richiesti.

La decisione

Il TAR ha respinto nel merito le censure relative al decreto ministeriale del 6 luglio 2022, al decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, all'accordo del 7 novembre 2019 e agli altri atti statali presupposti. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il payback ragionevole e proporzionato, compatibile con la libertà d'impresa e con la riserva di legge, non retroattivo e non lesivo dell'affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile sin dal 2015. Il tetto regionale del 4,4%, pur formalizzato nel 2019, era coerente con il già noto tetto nazionale della medesima misura. Il payback non altera le gare né i contratti, operando esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori; il calcolo al lordo dell'IVA è legittimo poiché l'imposta costituisce un costo effettivo per il SSN, mentre le linee guida distinguono i dispositivi medici dai servizi. Quanto ai provvedimenti regionali e provinciali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa. Le Regioni svolgono attività vincolata, tecnico-contabile e meramente ricognitiva: verificano i dati contabili, individuano le imprese e applicano al fatturato la percentuale di ripiano già stabilita dalla legge e dagli atti statali. Non esercitano, quindi, potere autoritativo, ma accertano il quantum di un'obbligazione patrimoniale. La controversia riguarda un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto e appartiene al giudice ordinario. È stata dichiarata possibile la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano dello sforamento, determinata in proporzione all'incidenza del fatturato sul totale della spesa regionale.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Per le annualità 2015-2018 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di individuare le aziende soggette al ripiano, previa verifica della documentazione contabile, e di imporre il pagamento delle quote dovute.

  • art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Introduce il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e prevede originariamente il ripiano a carico della Regione interessata.

  • art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Fissa dal 2014 il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Stabilisce che il superamento del tetto sia rilevato sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e disciplinato mediante decreto ministeriale.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Introduce il comma 9-bis dell'art. 9-ter e disciplina la procedura speciale di ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Istituisce un fondo statale e prevedeva, nella versione esaminata dalla Corte costituzionale, il pagamento ridotto del 48 per cento della quota di ripiano.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    Prevede una definizione agevolata degli obblighi di payback e collega il versamento alla cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR precisa che la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, sicché il riparto va determinato sulla base della natura sostanziale della situazione giuridica azionata.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente il richiamo a precedenti conformi nelle sentenze in forma semplificata o comunque nella motivazione della decisione.

  • art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del rinvio a precedenti giurisprudenziali conformi.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di determinazione.

  • art. 41 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto il meccanismo di payback ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 2 Cost.

    La censura fondata sulla lesione dei principi di solidarietà e affidamento è stata ritenuta infondata.

  • art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU

    La disciplina non è stata ritenuta lesiva della tutela convenzionale della proprietà e dell'affidamento, né del principio di irretroattività.

Massime di principio

  • La disciplina del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattiva né lesiva del legittimo affidamento quando l'obbligo di concorrere al ripiano e i criteri essenziali di calcolo erano già previsti dalla legge al momento della partecipazione alle gare e della stipulazione dei contratti.
  • Il payback sui dispositivi medici, operando sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore e non modificando quantità, prezzi o condizioni dei singoli contratti di fornitura, non altera retroattivamente le procedure di gara né il contenuto dei contratti pubblici.
  • Il calcolo della spesa per dispositivi medici al lordo dell'IVA è coerente con la natura dell'IVA quale componente del costo sostenuto dal Servizio sanitario nazionale, quando l'amministrazione acquirente non opera come soggetto commerciale che possa neutralizzare l'imposta mediante rivalsa o detrazione.
  • Nella procedura di payback per gli anni 2015-2018, le Regioni e le Province autonome svolgono attività vincolata, tecnico-contabile e ricognitiva: non determinano il tetto di spesa, non certificano lo sforamento e non esercitano discrezionalità, ma individuano i fornitori e applicano al fatturato i criteri percentuali già stabiliti dalla legge e dagli atti statali.
  • Le controversie relative alla correttezza del calcolo delle quote individuali di payback regionale riguardano un diritto soggettivo di natura patrimoniale e spettano al giudice ordinario, poiché l'atto regionale costituisce accertamento tecnico-contabile di un'obbligazione e non esercizio di potere autoritativo.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, la qualificazione formale dell'atto come "provvedimento" e l'eventuale indicazione, in esso contenuta, della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo non sono decisive; occorre considerare il petitum sostanziale e verificare se la controversia riguardi l'esercizio di un potere autoritativo o un rapporto obbligatorio ormai paritario.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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