Sentenza n. 8075/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa rimessione delle questioni esposte nei motivi di ricorso alla Corte di Giustizia e alla Corte Costituzionale, e previo accoglimento dell'istanza istruttoria formulata, dei seguenti atti: a) Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, c) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; d) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; e) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; f) dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; g) degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; h) degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022; nonché i) del provvedimento della Regione Lombardia, con la Comunicazione a firma del Direttore Generale - Direzione generale Welfare, trasmessa a mezzo pec del 14 novembre 2022, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; j) del provvedimento della Regione Emilia Romagna, Determinazione del Direttore - direzione generale cura della persona, salute e welfare n. 24300 del 12 dicembre 2022, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; k) del provvedimento della Regione Piemonte, Determina Direttoriale - A1400A Sanità e Welfare n. DD 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; l) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratoires Euromedis Italie S.A.R.L. il 21/2/2023, per l'annullamento: - del provvedimento della Regione Emilia Romagna, Determinazione del Direttore - direzione generale cura della persona, salute e welfare n. 24300 del 12 dicembre 2022, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback, in € 2.402,27 ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; - dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022 per quanto occorrer possa; - della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Piacenza n. 284 del 06 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Parma n. 667 del 05 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell' Azienda Usl di Reggio Emilia n. 333 del 19 settembre 2019 e n. 334 del 20 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell' Azienda Usl di Modena n. 267 del 06 settembre 2019; della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Bologna n. 325 del 04 settembre 2019; della Deliberazione del Direttore Generale dell' Azienda USL di Imola n. 189 del 06 settembre 2019 ; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Ferrara n. 183 del 06 settembre 2019; Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl della Romagna n. 295 del 18 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera universitaria di Parma n. 969 del 03 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Modena n. 137 del 05 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Bologna n. 212 del 04 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 202 del 05 settembre 2019; Deliberazione del Direttore Generale del Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 06 settembre 2019; - di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratoires Euromedis Italie S.A.R.L. il 21/2/2023, per l’annullamento - del provvedimento della Regione Veneto, Decreto direttoriale n. 172 del 13 dicembre 2022, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback, in € 665,64 ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; - dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022 per quanto occorrer possa - della nota di Azienda zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022, richiamata nel provvedimento regionale impugnato, anche se non conosciuta; - nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, comprese le delibere degli enti del Servizio Sanitario Regionale, anche se non conosciute, con le quali sono stati certificati gli importi dovuti a titolo di payback. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratoires Euromedis Italie S.A.R.L. il 21/2/2023, per l’annullamento: - del provvedimento della Regione Valle d'Aosta, Provvedimento dirigenziale n. 8049, del 14 dicembre 2022, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback, in € 1.439,16 ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; - dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022 per quanto occorrer possa - della deliberazione del Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 313/2019, richiamata nel provvedimento regionale impugnato, anche se non conosciuta; - nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratoires Euromedis Italie S.A.R.L. il 21/2/2023, per l'annullamento: - del provvedimento della Regione Liguria, Decreto del Direttore Generale n.7967 del 14 dicembre 2022 e pubblicato sul sito istituzionale il 18 dicembre, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback, in € 40,99 ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; - dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022 per quanto occorrer possa - della Deliberazione del Direttore generale dell'ASL 1 n. 719 del 14 agosto 2019 e del relativo allegato; della Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL 2 n. 655 del 21 agosto 2019; della Deliberazione del Direttore generale dell'ASL 3 n. 397 del 23 agosto 2019; della Deliberazione del Direttore generale ASL 4 n. 582 del 22 agosto 2019 e del relativo allegato; della Deliberazione del Commissario Straordinario ASL 5 n. 45 del 22 agosto 2019; della Deliberazione del Direttore generale del IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338 del 29 agosto 2019 e del relativo allegato; della Deliberazione del Direttore generale del IRCCS G. Gaslini n. 672 del 26 agosto 2019 e del relativo allegato, richiamate nel provvedimento regionale; - nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratoires Euromedis Italie S.A.R.L. il 21/2/2023, per l’annullamento: - del provvedimento della Regione Piemonte, Decreto Dirigenziale - Sanità e Welfere n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, con cui è stata quantificata la quota di ripiano payback, in € 26.006,46 ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; - dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022 per quanto occorrer possa - della Deliberazione n. 596 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; della Deliberazione n. 404 del 27 agosto 2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; della Deliberazione n. 369 del 23 agosto 2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; della deliberazione n. 1142 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; della deliberazione n. 848 del 03 settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; della deliberazione n. 467 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; della deliberazione n. 586 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL AL; della deliberazione n. 151 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL AT; della deliberazione n. 388 del 26 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL BI; della deliberazione n. 909 del 06 settembre 2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; della deliberazione n. 361 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL CN1; della deliberazione n. 309 del 22 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL CN2; della deliberazione n. 320 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL NO; della deliberazione n. 510 del 23 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO3; della deliberazione n. 977 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO4; della deliberazione n. 806 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO5; della deliberazione n. 856 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL VC; della deliberazione n. 701 del 04 settembre 2019 del direttore generale dell'ASL VCO, anche se non conosciute; - di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordi e atti presupposti relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché provvedimenti regionali di individuazione e quantificazione delle quote di ripiano dovute dall'impresa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato gli atti statali e regionali che hanno dato attuazione al meccanismo di payback previsto dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 per il superamento dei tetti di spesa regionali relativi agli anni 2015-2018. Ha dedotto l'illegittimità costituzionale della disciplina e la violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà d'impresa, proporzionalità ed evidenza pubblica. Ha inoltre dedotto vizi propri degli atti ministeriali e dell'accordo del 2019: retroattività della fissazione dei tetti regionali, violazione dei termini normativi, carenza di istruttoria e motivazione, errore e travisamento nella quantificazione, violazione del principio di tipicità, mancata distinzione tra beni e servizi e tra dispositivi monouso e durevoli, violazione della neutralità dell'IVA, insufficienza delle linee guida, mancata previa intesa, sviamento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Valle d'Aosta, Liguria e Piemonte, recanti gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e gli importi individuali richiesti.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito le censure relative al decreto ministeriale del 6 luglio 2022, al decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, all'accordo del 7 novembre 2019 e agli altri atti statali presupposti. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il payback ragionevole e proporzionato, compatibile con la libertà d'impresa e con la riserva di legge, non retroattivo e non lesivo dell'affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile sin dal 2015. Il tetto regionale del 4,4%, pur formalizzato nel 2019, era coerente con il già noto tetto nazionale della medesima misura. Il payback non altera le gare né i contratti, operando esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori; il calcolo al lordo dell'IVA è legittimo poiché l'imposta costituisce un costo effettivo per il SSN, mentre le linee guida distinguono i dispositivi medici dai servizi. Quanto ai provvedimenti regionali e provinciali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa. Le Regioni svolgono attività vincolata, tecnico-contabile e meramente ricognitiva: verificano i dati contabili, individuano le imprese e applicano al fatturato la percentuale di ripiano già stabilita dalla legge e dagli atti statali. Non esercitano, quindi, potere autoritativo, ma accertano il quantum di un'obbligazione patrimoniale. La controversia riguarda un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto e appartiene al giudice ordinario. È stata dichiarata possibile la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano dello sforamento, determinata in proporzione all'incidenza del fatturato sul totale della spesa regionale.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Per le annualità 2015-2018 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di individuare le aziende soggette al ripiano, previa verifica della documentazione contabile, e di imporre il pagamento delle quote dovute.
art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Introduce il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e prevede originariamente il ripiano a carico della Regione interessata.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Fissa dal 2014 il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Stabilisce che il superamento del tetto sia rilevato sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e disciplinato mediante decreto ministeriale.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Introduce il comma 9-bis dell'art. 9-ter e disciplina la procedura speciale di ripiano per gli anni 2015-2018.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Istituisce un fondo statale e prevedeva, nella versione esaminata dalla Corte costituzionale, il pagamento ridotto del 48 per cento della quota di ripiano.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Prevede una definizione agevolata degli obblighi di payback e collega il versamento alla cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.
art. 133 c.p.a.
Il TAR precisa che la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, sicché il riparto va determinato sulla base della natura sostanziale della situazione giuridica azionata.
art. 74 c.p.a.
Consente il richiamo a precedenti conformi nelle sentenze in forma semplificata o comunque nella motivazione della decisione.
art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.
È richiamato quale fondamento del rinvio a precedenti giurisprudenziali conformi.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di determinazione.
art. 41 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto il meccanismo di payback ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 2 Cost.
La censura fondata sulla lesione dei principi di solidarietà e affidamento è stata ritenuta infondata.
art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU
La disciplina non è stata ritenuta lesiva della tutela convenzionale della proprietà e dell'affidamento, né del principio di irretroattività.
Massime di principio
- La disciplina del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattiva né lesiva del legittimo affidamento quando l'obbligo di concorrere al ripiano e i criteri essenziali di calcolo erano già previsti dalla legge al momento della partecipazione alle gare e della stipulazione dei contratti.
- Il payback sui dispositivi medici, operando sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore e non modificando quantità, prezzi o condizioni dei singoli contratti di fornitura, non altera retroattivamente le procedure di gara né il contenuto dei contratti pubblici.
- Il calcolo della spesa per dispositivi medici al lordo dell'IVA è coerente con la natura dell'IVA quale componente del costo sostenuto dal Servizio sanitario nazionale, quando l'amministrazione acquirente non opera come soggetto commerciale che possa neutralizzare l'imposta mediante rivalsa o detrazione.
- Nella procedura di payback per gli anni 2015-2018, le Regioni e le Province autonome svolgono attività vincolata, tecnico-contabile e ricognitiva: non determinano il tetto di spesa, non certificano lo sforamento e non esercitano discrezionalità, ma individuano i fornitori e applicano al fatturato i criteri percentuali già stabiliti dalla legge e dagli atti statali.
- Le controversie relative alla correttezza del calcolo delle quote individuali di payback regionale riguardano un diritto soggettivo di natura patrimoniale e spettano al giudice ordinario, poiché l'atto regionale costituisce accertamento tecnico-contabile di un'obbligazione e non esercizio di potere autoritativo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, la qualificazione formale dell'atto come "provvedimento" e l'eventuale indicazione, in esso contenuta, della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo non sono decisive; occorre considerare il petitum sostanziale e verificare se la controversia riguardi l'esercizio di un potere autoritativo o un rapporto obbligatorio ormai paritario.
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