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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07899/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per l'anno d'imposta 2006, con riprese a IVA, IRES e IRAP. La società aveva impugnato la cartella, sostenendo che la mancata presentazione della dichiarazione IVA 2006 fosse dovuta a errore scusabile, derivante dal passaggio della contabilità tra consulenti, e che esistesse comunque un credito IVA maturato nell'anno precedente e non contestato dall'Ufficio, da portare in detrazione nell'anno successivo. La C.T.R. aveva accolto l'appello della contribuente annullando la cartella. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: con il primo deduceva la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello della contribuente fosse inammissibile per difetto di motivi specifici; con il secondo denunciava la violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la C.T.R. avesse erroneamente desunto dalla contumacia dell'Ufficio in appello la mancata contestazione della documentazione prodotta dalla società; con il terzo riproponeva la medesima censura come violazione di legge in senso sostanziale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo ammissibile l'appello della contribuente perché, nel processo tributario, è sufficiente che l'atto di gravame indichi chiaramente le questioni e le ragioni di dissenso, anche mediante richiamo alle difese già svolte in primo grado, senza formule sacramentali. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha ribadito che il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non può estendersi alle valutazioni ricostruttive tratte dai documenti; soprattutto, ha affermato che la contumacia della parte è comportamento neutro e non può valere come riconoscimento dei fatti allegati dall'altra parte né spostare l'onere della prova. La sentenza della C.T.R. è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base del controllo automatizzato che aveva condotto alla cartella di pagamento

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    l'appello tributario è inammissibile solo se non consente di individuare chiaramente questioni, punti contestati e ragioni di censura; la riproposizione delle difese già svolte può bastare se dal complesso dell'atto emerge il dissenso in modo inequivoco

  • art. 342 c.p.c.

    interpretato nel senso della necessità di specifica individuazione delle censure, ma senza formalismi e con permanenza della natura di revisio prioris instantiae

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato con il medesimo criterio di specificità dell'impugnazione e assenza di formule sacramentali

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non le valutazioni desumibili dai documenti; la contumacia non equivale a non contestazione né produce effetti confessori

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio processuale per nullità della sentenza/procedimento

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    invocato per la dedotta violazione di legge sostanziale in relazione al principio di non contestazione

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'impugnazione è specifica quando l'atto, letto nel suo complesso, consente di individuare con chiarezza i capi contestati e le ragioni del dissenso, anche se la parte si limita a richiamare le difese già svolte in primo grado.
  • Non è necessaria una forma sacramentale né un progetto alternativo di decisione: basta una parte argomentativa che contrasti le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati dalle parti, non sulle inferenze valutative o ricostruttive tratte dai documenti prodotti in giudizio.
  • La contumacia di una parte è comportamento processuale neutro e non può essere equiparata a riconoscimento dei fatti allegati dalla controparte, né modifica la ripartizione dell'onere della prova.
  • Quando la decisione di merito fonda l'accoglimento sulla mancata contestazione derivante dalla contumacia, essa viola l'art. 115 c.p.c. e può essere cassata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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