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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2111 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato il ruolo e la cartella di pagamento notificati il 22 aprile 2008, relativi all'ICI per gli anni 1995-1998. Ha sostenuto, in particolare, la decadenza del Comune dall'iscrizione a ruolo, l'insufficiente motivazione degli importi richiesti, l'omessa indicazione o l'inidoneità del responsabile del procedimento e l'assenza dei requisiti del funzionario che aveva sottoscritto il ruolo. La controversia traeva origine da un precedente contenzioso sugli avvisi di rettifica relativi a due immobili, definito con sentenza della CTR del Piemonte del 17 novembre 2005, che aveva confermato l'avviso limitatamente a uno degli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla decadenza, affermando che, in presenza di un contenzioso, il termine per la formazione e l'esecutività del ruolo decorre dalla definitività dell'accertamento e non dalla notifica dell'originario avviso di liquidazione. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure relative alla motivazione del ruolo e all'omessa pronuncia, sia perché formulate cumulativamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, sia, per alcune, perché l'omessa pronuncia doveva essere dedotta ai sensi del n. 4 e non dei nn. 3 e 5. Il contribuente è stato condannato a rimborsare al Comune di Chivasso le spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12

    Termine per l'iscrizione a ruolo dell'ICI

    La disciplina previgente non è stata applicata isolatamente perché, essendo pendente il contenzioso sull'accertamento, la decorrenza del termine è stata collegata alla definitività della decisione giudiziale.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 163 e 171

    Il termine di decadenza è stato elevato da due a tre anni e decorre dalla definitività dell'accertamento; la disciplina si applica anche ai rapporti tributari pendenti.

    La nuova disciplina introduce un termine triennale autonomo, decorrente dalla definitività dell'accertamento, applicabile anche ai giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Obbligo di motivazione degli atti tributari e indicazione degli elementi essenziali dell'atto

    La censura sulla motivazione non può essere esaminata se il ricorrente non riporta nel ricorso il contenuto degli atti amministrativi necessari per verificare il vizio, in ossequio al principio di autosufficienza.

  • Art. 360, comma 1, c.p.c.

    Distinzione tra violazione o falsa applicazione di legge, vizio di motivazione e altri motivi di ricorso per cassazione

    Non è consentito cumulare o sovrapporre in modo indistinto motivi fondati su presupposti diversi, attribuendo alla Corte il compito di ricostruire e qualificare le censure.

  • Art. 112 c.p.c.

    Corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o censura integra una violazione processuale da dedurre esclusivamente mediante l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Massime di principio

  • Quando un accertamento tributario è stato oggetto di giudizio, i termini per la riscossione possono decorrere dalla definitività della decisione che lo conferma, anziché dalla notifica dell'originario avviso.
  • Le modifiche normative sui termini di riscossione dei tributi locali possono applicarsi anche ai rapporti ancora pendenti, se la norma transitoria lo prevede espressamente.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo distinto e coerente: non è ammissibile mescolare violazione di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali.
  • Chi contesta la motivazione di una cartella o di un atto amministrativo deve riportare nel ricorso il contenuto degli atti rilevanti, così da permettere alla Corte il controllo sulla base del solo ricorso.
  • L'omessa pronuncia deve essere denunciata come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge o vizio motivazionale ai sensi dei nn. 3 e 5.
  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento o i dubbi sulla competenza del firmatario devono essere contestati con specifiche allegazioni e con l'esatta individuazione dell'atto e della norma violata.

Testo integrale

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