Sentenza n. 13108/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Rieti, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/19-2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 100/2025 del Tribunale ordinario di Rieti, Sezione Lavoro, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico della Carta del docente per sei anni scolastici, per un importo di euro 500,00 annui, condannando il Ministero all’attribuzione della Carta secondo il relativo sistema, per un valore complessivo di euro 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme prescritte ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Tribunale ha affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha rilevato che il Ministero, a fronte dell’allegato inadempimento, non aveva dimostrato l’avvenuta esecuzione. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’azione e della decisione di ottemperanza.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Radica la competenza del TAR adito per l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle decisioni giudiziali nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto necessario ai fini della proponibilità dell’azione di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo giudiziale ottemperando quale base per il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale favorevole alla parte privata sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle decisioni nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve assicurare l’attuazione concreta del comando contenuto nel giudicato, senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già definitivamente accertata.
- Quando l’amministrazione non dimostri di avere eseguito il giudicato e non fornisca chiarimenti sull’adempimento, l’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine e previa richiesta della parte interessata.
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