Sentenza n. 10611/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Roma di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione presentata in suo favore dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, il datore di lavoro è deceduto. La Prefettura ha ritenuto insussistente il requisito per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché non era stata dimostrata l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro prima del decesso; inoltre, ha considerato insufficiente una scrittura privata sottoscritta con il figlio del datore, successivamente disconosciuta. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 103, commi 4 e 9, d.l. n. 34/2020, il travisamento dei presupposti di diritto e il contrasto con la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, sostenendo che il decesso del datore costituisse causa di forza maggiore e consentisse il rilascio del permesso per attesa occupazione anche in assenza di perfezionamento del rapporto di lavoro. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria, illogicità della motivazione e violazione della partecipazione procedimentale, lamentando di non aver ricevuto copia del disconoscimento della scrittura privata né un riscontro alle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che l’amministrazione non poteva escludere in assoluto il rilascio del permesso per attesa occupazione sul solo presupposto che il rapporto di lavoro non si fosse effettivamente instaurato e fosse rimasta una mera promessa di assunzione. Il decesso del datore di lavoro, impedendo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, costituisce una causa di forza maggiore rilevante ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. Anche in tale situazione il permesso può essere concesso, ma non automaticamente: l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e caso per caso, secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale del 17 novembre 2020 e alla luce del rinvio operato dall’art. 103, comma 4, all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998. Il rigetto è stato pertanto annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni della Prefettura, che dovrà riesaminare la posizione del ricorrente applicando i principi indicati. Il secondo motivo è stato assorbito. Le spese di lite sono state compensate, con obbligo delle amministrazioni di restituire il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare in favore del cittadino straniero.
art. 103, commi 4 e 9, d.l. n. 34/2020
Il comma 4, attraverso il rinvio alla disciplina del permesso per attesa occupazione, consente una valutazione della posizione dello straniero anche in caso di cessazione o mancato perfezionamento del rapporto per cause non imputabili al lavoratore; il comma 9 è richiamato quale fondamento della possibilità di rilascio del permesso nelle fattispecie di forza maggiore.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
La perdita del lavoro non comporta la revoca del permesso di soggiorno e consente l’iscrizione nelle liste di collocamento; tale disciplina orienta la valutazione del permesso per attesa occupazione nell’ambito dell’emersione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È stato posto a fondamento dell’obbligo delle amministrazioni resistenti di restituire il contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’ambito della procedura di emersione disciplinata dall’art. 103 d.l. n. 34/2020, il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro non esclude automaticamente la possibilità di rilasciare al cittadino straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- Il decesso del datore di lavoro, intervenuto prima della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e tale da impedire la sottoscrizione del contratto di soggiorno, costituisce una causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore.
- Quando il rapporto di lavoro è rimasto allo stadio di promessa di assunzione per una causa di forza maggiore, l’amministrazione deve procedere a una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero; non può respingere la domanda sulla base della sola mancata instaurazione effettiva del rapporto.
- Il rilascio del permesso per attesa occupazione in tali ipotesi non è automatico: l’amministrazione conserva il potere-dovere di verificare caso per caso la sussistenza dei presupposti, alla luce dell’istruttoria e delle circostanze concrete.
- L’annullamento del diniego fondato sull’erronea esclusione in astratto del permesso comporta il riesame della posizione da parte dell’amministrazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa circa la concreta spettanza del titolo.
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