Sentenza n. 1636/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento dell’atto del 02.10.2023 dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico; Nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo di scuola secondaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione della dirigente scolastica relativa alla quantificazione delle ore di sostegno didattico assegnate al minore per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso era diretto all’annullamento della comunicazione scolastica concernente il numero di ore di sostegno assegnate all’alunno, nonché al riconoscimento del diritto del minore a essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo di scuola secondaria. Il Collegio aveva sollecitato la parte ricorrente a integrare la documentazione a sostegno dell’inadeguatezza della quantificazione delle ore, ma la diagnosi funzionale relativa all’anno scolastico interessato era stata depositata soltanto il 5 dicembre 2023. L’ordinanza cautelare aveva inoltre evidenziato dubbi sull’ammissibilità del ricorso, poiché l’atto impugnato non appariva configurabile come provvedimento amministrativo e le ore di sostegno devono essere quantificate attraverso il PEI, elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione sulla base di valutazioni specialistiche. Il giudizio non è stato ulteriormente istruito dopo la fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando la ragione più liquida. La controversia riguardava esclusivamente l’anno scolastico 2023/2024, ormai concluso al momento della decisione, sicché non residuava un interesse attuale alla decisione sull’annullamento della quantificazione delle ore di sostegno riferita a quell’anno. Il Collegio non ha quindi definito nel merito i dubbi relativi alla natura dell’atto impugnato, alla necessità che la quantificazione fosse contenuta nel PEI e all’eventuale inadeguatezza delle ore assegnate. Le spese di lite sono state compensate, considerata l’assenza di attività istruttoria successiva alla fase cautelare.
Norme richiamate
art. 12 l. 104/1992
La diagnosi funzionale relativa all’anno scolastico interessato è stata considerata documentazione rilevante ai fini della domanda sull’adeguatezza delle ore di sostegno.
art. 7, comma 2, lett. b), d.lgs. 66/2017
Il PEI costituisce lo strumento nel quale devono essere individuati gli interventi necessari per l’inclusione scolastica, sulla base delle esigenze dell’alunno.
art. 3 d.i. 182/2020, come modificato dal d.i. 153/2023
Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione elabora il PEI nell’esercizio di valutazioni tecniche specialistiche.
artt. 5 e 21 d.i. 182/2020, come modificato dal d.i. 153/2023
Il PEI può discostarsi dalle risultanze del profilo di funzionamento, della diagnosi funzionale e dell’eventuale profilo dinamico funzionale, purché la divergenza sia sorretta da motivazione analitica.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, previo avviso alle parti; nel caso concreto il Collegio ha segnalato la possibile improcedibilità per il sopravvenuto esaurimento dell’anno scolastico.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda esclusivamente la quantificazione delle ore di sostegno riferita a un anno scolastico ormai concluso, viene meno l’interesse attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, salvo che residuino effetti concretamente lesivi o utilità ancora conseguibili, non risultanti nel caso deciso.
- La quantificazione delle ore di sostegno deve essere effettuata nell’ambito del PEI elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione, quale esito di valutazioni tecniche specialistiche; la mera comunicazione della dirigente scolastica relativa alle ore assegnate può non costituire, di per sé, il provvedimento amministrativo lesivo direttamente impugnabile.
- Il PEI può discostarsi dalle indicazioni emergenti dalla diagnosi funzionale, dal profilo di funzionamento o dall’eventuale profilo dinamico funzionale, purché il diverso apprezzamento delle esigenze dell’alunno sia sorretto da motivazione analitica.
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