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Sentenza

Sentenza n. 1313/2026 - Napoli, Sezione 8

per la declaratoria di illegittimità del silenzio in relazione ad istanza di declaratoria di inservibilità ex art. 47 DPR n. 327/2001 con conseguente retrocessione;

Giustizia amministrativa202502527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio del Comune di Napoli sull'istanza di declaratoria di inservibilità e conseguente retrocessione parziale di beni già espropriati

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Comune di Napoli sull'istanza notificata il 16 ottobre 2024, con la quale aveva chiesto l'avvio e la conclusione di un procedimento per la declaratoria di inservibilità ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 327/2001 e la conseguente retrocessione parziale di una porzione di edificio e di un'area scoperta già interessati, secondo la prospettazione della ricorrente, dal decreto di espropriazione relativo alla realizzazione del Parco pubblico dei Ventaglieri. La Fondazione ha dedotto che i beni non sarebbero mai stati utilizzati, trasformati o destinati all'opera pubblica e ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, con condanna del Comune ad avviare e definire il procedimento mediante provvedimento espresso e motivato, oltre alla possibile nomina di un commissario ad acta. Nel ricorso era stata inserita anche una domanda di accesso documentale, riferita in particolare alla dichiarazione di pubblica utilità e al piano particellare. Il Comune ha dedotto l'improcedibilità per sopravvenuto soddisfacimento dell'interesse, richiamando comunicazioni con cui aveva fornito chiarimenti, indicato adempimenti di regolarizzazione e richiesto la presentazione dell'istanza secondo la modulistica predisposta. La Fondazione ha inizialmente contestato il carattere meramente interlocutorio di tali comunicazioni, ma con memoria del 6 febbraio 2026 ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, dando atto dell'avvio del procedimento di retrocessione dell'area scoperta e della prossima definizione degli adempimenti relativi alla trascrizione e voltura del decreto di rettifica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa dalla Fondazione. Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse impedisca al giudice di decidere nel merito, imponendo la declaratoria di improcedibilità, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito l'esistenza e l'estensione dell'obbligo comunale di provvedere, la fondatezza della pretesa alla declaratoria di inservibilità e alla retrocessione, né la domanda di accesso. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale dell'azione avverso il silenzio, inclusa la possibile nomina del commissario ad acta.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente quale fonte dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 47 d.P.R. n. 327/2001

    Indicato dalla ricorrente quale base normativa della richiesta di declaratoria di inservibilità e della conseguente retrocessione parziale.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Richiamati per la domanda di accesso ai documenti amministrativi, non esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda di accesso documentale inserita nel ricorso, non esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del difensore di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso quando non siano formulate dalla controparte repliche o richieste incompatibili, poiché, in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può decidere d'ufficio la controversia nel merito contro la volontà processuale manifestata dalla parte interessata.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure e delle domande connesse, anche quando il giudizio abbia ad oggetto un'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRetrocessioneTermini e notificazione del ricorso
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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