Cassazione Penale, Sentenza n. 2737/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso l'assoluzione di Ashar Jamil. Il PG diceva di aver depositato l'appello il 29/07/2022 e che la comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza di primo grado gli era pervenuta il 14/06/2022; pertanto il termine di 45 giorni per proporre appello, per il Procuratore generale distrettuale, decorreva dal giorno della comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento e non dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la motivazione era stata depositata il 10/06/2022, che l'avviso di deposito è stato comunicato al Procuratore generale il 14/06/2022 e che l'appello è stato effettivamente depositato nella cancelleria il 29/07/2022 (termine ultimo). Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per errore nella valutazione della decorrenza del termine e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna perché celebri il giudizio di secondo grado incardinato dall'impugnazione del Procuratore generale.
Norme richiamate
art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.
il termine per la proposizione dell'appello decorre "dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento"
Per il Procuratore generale distrettuale il termine per proporre appello di 45 giorni inizia a decorrere dalla data di comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza (e non dalla scadenza del termine assegnato al giudice per il deposito della motivazione).
Massime di principio
- Per il Procuratore generale distrettuale il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, non dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione.
- La prova del tempestivo deposito dell'impugnazione (es. timbro di ricevuta della cancelleria) è decisiva per dimostrare la tempestività e ottenere l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità.
- La Corte d'appello deve verificare gli atti e i registri ufficiali (ad es. SICP) prima di dichiarare inammissibile un'impugnazione per tardività; un errore di valutazione su questioni di decorrenza può essere cassato senza rinvio quando la soluzione di diritto è chiara.
- In situazioni analoghe il difensore o il PM devono conservare e produrre tutte le evidenze telematiche o cartacee della comunicazione e del deposito (avvisi SICP, timbri di cancelleria) e richiedere, se necessario, che il giudice acceda ai registri ufficiali.
- Se l'impugnazione è depositata l'ultimo giorno utile, è preferibile un deposito nella cancelleria con immediata acquisizione del timbro per evitare contestazioni di tardività.
Testo integrale
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