Cassazione Penale, Sentenza n. 17019/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 62, n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità). Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'appello che aveva negato l'attenuante per una serie di furti pluriaggravati e danneggiamenti commessi nell'Istituto Comprensivo via Libertà tra il 28/12/2022 e il 23/01/2023, sostenendo contraddittorietà: la sentenza avrebbe richiamato la giurisprudenza che valuta l'attenuante sul singolo delitto e non sulla continuazione nel suo complesso, ma poi avrebbe ingiustificatamente negato l'attenuante anche per episodi caratterizzati da valore economico della refurtiva molto contenuto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per vizio di genericità: la Corte ha ritenuto che il motivo non abbia confrontato compiutamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha confermato che il diniego dell'attenuante non si fonda solo sulla quantificazione del valore della refurtiva, ma sulla valutazione complessiva del pregiudizio arrecato da ciascuna azione, comprensivo del deterioramento dei beni e delle parti dell'immobile (finestre, distributori automatici, armadietti metallici). La Corte ha richiamato costante giurisprudenza secondo cui per i delitti contro il patrimonio la tenuità deve essere "lievissima, pressoché irrisoria". Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
La circostanza attenuante del "danno patrimoniale di speciale tenuità" non si valuta esclusivamente sul valore venale del bene sottratto, ma considerando il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta; nei reati contro il patrimonio l'attenuante è configurabile solo quando il pregiudizio sia lievissimo, pressoché irrisorio.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna al pagamento delle spese e possibilità di condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella formulazione dei motivi.
Massime di principio
- La valutazione dell'attenuante di "speciale tenuità" richiede un giudizio complessivo sul pregiudizio arrecato (danno materiale, deterioramento, disvalore sociale) e non solo sul valore venale della refurtiva.
- Per i delitti contro il patrimonio, l'attenuante per tenuità si concede solo se il danno è davvero "lievissimo" o "pressoché irrisorio"; più ampi danni materiali o ripetute intrusioni escludono l'attenuante.
- Nelle ipotesi di continuazione si può e deve valutare la tenuità anche in relazione a ciascun episodio singolo, ma la corte può ragionevolmente tener conto dell'entità complessiva del pregiudizio arrecato da ciascuna azione.
- I motivi di ricorso devono essere concreti e specifici: la genericità nel contestare la ratio decidendi della sentenza determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella formulazione del ricorso.
Testo integrale
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