Sentenza n. 1160/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento emesso in data -OMISSIS-, a mezzo del quale la Prefettura di Torino ha disposto la revoca del nulla-osta per lavoro subordinato e del visto d’ingresso n.-OMISSIS- rilasciati in data -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del nulla-osta per lavoro subordinato e del visto d'ingresso rilasciati in favore di un lavoratore straniero
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato e del visto d'ingresso. Il testo non indica specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il TAR aveva sospeso gli effetti esecutivi dell'atto ai fini del riesame dell'istanza. In esecuzione della misura cautelare, l'Amministrazione ha riaperto l'istruttoria, riesaminato la documentazione prodotta e annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la determinazione impugnata, concludendo positivamente il procedimento di soggiorno mediante la stipula del contratto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il provvedimento amministrativo sopravvenuto avesse integralmente soddisfatto le istanze del ricorrente e fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e del complessivo comportamento delle parti. È stato disposto il rimborso al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando una determinazione sopravvenuta soddisfa integralmente le pretese azionate e fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 21-nonies l. 241/1990
annullato ex art. 21-nonies legge n. 241/1990
L'Amministrazione ha utilizzato l'annullamento d'ufficio per rimuovere la determinazione impugnata, a seguito della riapertura dell'istruttoria e del riesame della documentazione.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento sopravvenuto che soddisfa integralmente le pretese del ricorrente e determina il venir meno dell'attuale posizione di contrasto tra le parti.
- L'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato, seguito dalla conclusione favorevole del procedimento amministrativo oggetto della controversia, può determinare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., se la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere integralmente compensate quando il giudice ravvisi peculiarità della fattispecie e un comportamento complessivo delle parti idoneo a giustificare tale regolazione, fermo il rimborso del contributo unificato alle condizioni di legge.
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