Ordinanza n. 1080/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare contro la graduatoria, a seguito dell’annullamento dell’esclusione del candidato
Esito
Favorevole al resistente (candidato a corso)
Prevale il privato
La controversia
L’amministrazione ha appellato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva accolto la domanda cautelare proposta dal candidato contro il provvedimento di graduatoria. La misura cautelare era stata adottata dopo l’annullamento dell’esclusione del candidato con una precedente sentenza del TAR. L’amministrazione ha contestato la permanenza dei presupposti cautelari, mentre l’appellato non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato la misura disposta dal TAR. Ha rilevato che, non risultando ancora proposto appello contro la sentenza che aveva annullato l’esclusione, l’amministrazione era tenuta a eseguirla; in ogni caso, fino all’eventuale sospensione della sentenza, essa conserva efficacia esecutiva. L’ammissione con riserva al corso di formazione, il cui inizio era previsto per il 9 aprile, non determinava un danno grave e irreparabile per l’amministrazione, mentre la mancata ammissione avrebbe potuto provocare tale danno al candidato. Non sono state liquidate spese, in ragione della mancata costituzione dell’appellato.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare proposto contro le ordinanze cautelari del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Una sentenza amministrativa che abbia annullato l’esclusione di un candidato deve essere eseguita dall’amministrazione fino a quando non intervenga una sospensione della sua efficacia, anche se l’amministrazione intende contestarla in appello.
- In sede cautelare, l’ammissione con riserva a un corso di formazione non comporta di per sé un danno grave e irreparabile per l’amministrazione, mentre la mancata ammissione del candidato, in prossimità dell’inizio del corso, può determinare un pregiudizio grave e irreparabile per quest’ultimo.
- Nel bilanciamento cautelare, l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione a una sentenza non sospesa e il rischio di pregiudizio per il candidato possono giustificare la conferma dell’ammissione con riserva al corso di formazione.
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