Sentenza n. 6181/2026 - Roma, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 1672/2024, emessa dal Tribunale di Velletri, Sez. Lav., pubbl. 20/11/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e ordinato l'accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1672/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva riconosciuto, per gli anni scolastici di precariato indicati in motivazione, il diritto dei ricorrenti al beneficio della Carta del docente previsto dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, ordinando al Ministero di attivare la Carta e di accreditare gli importi individualmente determinati, oltre agli accessori, nonché di rimborsare le spese del giudizio lavoristico. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, nonché la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, ritualmente notificato e divenuto eseguibile, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dalla normativa per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni. L'Amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha riconosciuto la fondatezza della pretesa. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta dei ricorrenti entro i successivi 60 giorni. È stata respinta, allo stato, la richiesta di penalità di mora, salva la possibilità di proporla in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio della Carta del docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio riconosciuto ai ricorrenti dal giudicato del Tribunale ordinario; il TAR considera non più sindacabili in ottemperanza i presupposti del diritto già accertato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni, unitamente alla notificazione del titolo all'amministrazione, consente la proposizione dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione della sentenza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Il TAR afferma la propria competenza a conoscere dell'azione di ottemperanza relativa al titolo giudiziale indicato.
art. 114 c.p.a.
La norma è richiamata implicitamente dal rito e dai poteri esercitati in sede di ottemperanza, compresa la possibilità di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Il limite relativo a interessi legali e rivalutazione era contenuto nel titolo giudiziale da eseguire e viene considerato parte della pretesa ormai coperta dal giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione nelle forme prescritte ed è decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto accertato dal giudicato né possono essere rivalutate le statuizioni contenute nel titolo esecutivo; il giudice deve assicurarne l'integrale esecuzione.
- A fronte dell'allegazione del creditore circa l'inadempimento del giudicato, l'amministrazione deve fornire elementi concreti sull'avvenuta esecuzione o sulle attività esecutive compiute; in mancanza, la pretesa del creditore può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: può essere negata allo stato e riservata a una successiva richiesta qualora persista l'inottemperanza oltre i termini fissati dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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