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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38784/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Allegretti impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha confermato il rigetto da parte del GIP della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'imputato è gravemente indiziato di reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990, aggravato ex art. 61-bis c.p., e reati concorrenti), in particolare per fatti commessi dal 2018 a oggi. I difensori hanno dedotto: (1) violazione del principio di par condicio cautelare per non aver concesso gli arresti domiciliari pur essendo stati concessi a coindagati con posizioni ritenute sovrapponibili; (2) omessa o insufficiente motivazione circa il presunto smantellamento dell'associazione che giustificherebbe la riduzione della misura; (3) errata applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione al pericolo di reiterazione, che sarebbe venuto meno con la dissoluzione del sodalizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il principio della par condicio cautelare non automaticamente applicabile nelle impugnazioni in materia di libertà e ha confermato che decisioni favorevoli ad altri coindagati possono rilevare solo se fondate su elementi comuni e identità della situazione processuale; il Tribunale ha motivato che la posizione di Allegretti era distinta per precedenti penali e per il ruolo fiduciario svolto, quindi non sovrapponibile a quella di altri (es. Cerullo). I motivi relativi allo smantellamento dell'associazione e al pericolo di reiterazione sono stati ritenuti aspecifici e manifestamente infondati: la motivazione del Tribunale è stata giudicata completa e coerente, considerando anche i precedenti penali di Allegretti e la sua inserzione in circuiti criminali, elementi rilevanti per la prognosi di pericolosità. La Corte ha inoltre richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. collegata ai gravi indizi per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello contro le ordinanze in materia cautelare; la Corte rileva i limiti dei motivi ammessi e dichiara il ricorso inammissibile quando i motivi non sono conformi alla legge o manifestamente infondati.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Rilevato come norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti; la gravità degli indizi su tale reato ha influito sulla valutazione del pericolo di reiterazione e sull'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p.

  • art. 61-bis cod. pen.

    Richiamato come causa di aggravamento; contribuisce alla valutazione della gravità dell'ipotizzato comportamento criminoso e della misura cautelare applicabile.

  • artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/1990, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Norme penali e regolamentari richiamate a corredo dell'imputazione; vengono considerate nel quadro degli elementi indiziari che giustificano la misura cautelare.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il pericolo di reiterazione come causa di custodia cautelare; i giudici hanno ritenuto che il pericolo persisteva alla luce della personalità dell'indagato e dei precedenti penali.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamata come rimedio idoneo quando una decisione favorevole resa per un coindagato, basata su elementi comuni, può essere proposta per ottenere revoca o sostituzione della misura; la Corte sottolinea che tale istanza va valutata separatamente se le situazioni non sono identiche.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte parla della 'doppia presunzione' collegata ai gravi indizi per i reati di narcotraffico: quando sussistono gravi indizi, la presunzione circa la necessità della misura cautelare pesa maggiormente nella prognosi cautelare.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che nel campo delle impugnazioni in materia di libertà non opera la regola dell'effetto estensivo; ciò limita l'automatismo nel trasferire effetti favorevoli da provvedimenti emessi per altri indagati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento nei casi di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Citate per stabilire il criterio in base al quale non si ritiene che il ricorso sia stato presentato con colpa tale da escludere l'obbligo del versamento equitativo alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione; norma procedurale di riferimento per l'esecuzione delle statuizioni.

Massime di principio

  • Il principio di par condicio cautelare non opera automaticamente: una decisione favorevole a un coimputato può essere rilevante solo se la situazione processuale è effettivamente identica e basata su elementi comuni; occorre dimostrare specifica sovrapponibilità.
  • Per ottenere revoche o sostituzioni di misure cautelari è preferibile avanzare istanze motivate ai sensi dell'art. 299 c.p.p., mostrando materiali e fatti nuovi o chiarendo l'identità della posizione rispetto ad altri soggetti che hanno ottenuto un trattamento diverso.
  • Le censure generiche o aspecifiche relative al sopravvenuto cambiamento delle condizioni (es. presunto smantellamento dell'associazione, mera decorrenza del tempo) sono spesso inammissibili: è necessario fornire prove concrete e confrontare puntualmente la motivazione del giudice che ha disposto la misura.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione tiene conto della personalità dell'indagato, dei precedenti penali e del suo ruolo nei circuiti criminali; precedenti condanne per reati analoghi indeboliscono efficacemente le richieste di attenuazione della misura.
  • La 'doppia presunzione' di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. pesa significativamente quando esistono gravi indizi per reati di narcotraffico, rendendo più difficile la sostituzione della custodia cautelare in carcere con misure meno afflittive.
  • Chi impugna deve confrontarsi direttamente e specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato: omissioni di confronto con i punti decisivi della motivazione portano all'inammissibilità o al rigetto del ricorso.
  • Considerare il rischio di condanna alle spese e, in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, del pagamento di somme alla Cassa delle ammende; valutare quindi attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.

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