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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 7584 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva annullato l'avviso di accertamento. Ha sostenuto: 1) che il superamento del termine di permanenza dei verificatori previsto dall'art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000 non comporta l'invalidità dell'accertamento né l'inutilizzabilità delle prove; 2) che la documentazione bancaria rinvenuta nei locali dell'impresa durante un accesso regolarmente autorizzato poteva essere acquisita senza una specifica autorizzazione per indagini bancarie; 3) che il contributo pubblico concesso ai sensi della legge n. 488/1992 costituiva una sopravvenienza attiva imponibile già al momento dell'erogazione, anche se il decreto era qualificato come provvisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della società limitatamente ai motivi oggetto di accoglimento. Ha stabilito che il superamento del termine di permanenza dei verificatori nei locali del contribuente non determina, in assenza di una specifica sanzione normativa, la nullità dell'accertamento o l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti; che i documenti bancari trovati nei locali dell'impresa possono essere acquisiti nell'ambito dell'accesso e dell'ispezione documentale, senza la distinta autorizzazione necessaria per richiedere documenti direttamente a banche o intermediari; e che il contributo pubblico derivante da una concessione provvisoria ai sensi della legge n. 488/1992 è imponibile nell'esercizio in cui viene incassato. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 9.520 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5

    La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.

    Il termine limita la permanenza fisica dei verificatori nei locali dell'impresa, ma non è qualificato come perentorio e la sua violazione non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento o l'inutilizzabilità delle prove. Può rilevare sul piano delle responsabilità dell'amministrazione o del funzionario, non necessariamente su quello della validità dell'atto impositivo.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, commi 6 e 7

    L'avviso non può essere emanato prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    La Corte distingue il termine di permanenza dei verificatori dal termine dilatorio successivo alla consegna del processo verbale di constatazione. La violazione del termine di sessanta giorni per l'emissione dell'avviso, salvo urgenza, può determinare l'illegittimità dell'atto perché incide sul contraddittorio procedimentale; la violazione del termine di permanenza, invece, non produce automaticamente tale effetto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, nn. 2, 6-bis e 7

    L'autorizzazione specifica è necessaria per richiedere dati e documenti a banche, istituti di credito o intermediari finanziari. Non è invece necessaria quando documenti di natura bancaria vengono rinvenuti o spontaneamente esibiti nei locali del contribuente durante un accesso e un'ispezione regolarmente autorizzati.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e 52

    L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

    I verificatori possono acquisire, nell'ambito dell'accesso presso la sede dell'impresa, qualsiasi documentazione rinvenuta nei locali e riferibile all'attività, anche se extracontabile o bancaria. Diversa è l'acquisizione mediante accesso presso la banca o richiesta diretta all'intermediario, che richiede un'autorizzazione specifica.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, comma 3, lett. b), nel testo applicabile ratione temporis

    I contributi pubblici in denaro, salvo quelli destinati all'acquisto di beni ammortizzabili, costituiscono sopravvenienze attive e concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono incassati, con possibilità di ripartizione nei periodi successivi secondo la disciplina applicabile.

  • Legge 19 dicembre 1992, n. 488

    Il contributo concesso nell'ambito degli incentivi previsti dalla legge n. 488/1992 è fiscalmente rilevante anche se il provvedimento di concessione è definito provvisorio, quando esso determina già il diritto dell'impresa al finanziamento e le somme vengono erogate.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La violazione di un termine previsto dallo Statuto del contribuente non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento: occorre verificare se la legge prevede espressamente una sanzione o se il termine tutela un requisito essenziale dell'esercizio del potere impositivo.
  • Il termine massimo di permanenza dei verificatori riguarda la presenza effettiva nei locali dell'impresa, non necessariamente l'intera durata dell'attività investigativa svolta in altri luoghi o tramite controlli documentali esterni.
  • La documentazione bancaria deve essere distinta in base alla modalità di acquisizione: serve un'autorizzazione specifica per ottenerla da banche o intermediari, mentre può essere acquisita senza quella specifica autorizzazione se viene trovata nei locali dell'impresa durante un accesso valido.
  • Un contributo pubblico già concesso ed erogato può costituire reddito imponibile anche se il provvedimento è denominato provvisorio, quando la concessione ha già fatto sorgere un diritto dell'impresa alla prestazione.
  • L'eventuale successiva revoca del contributo, dovuta a inadempimenti del beneficiario, deve essere valutata come evento successivo e può generare una componente negativa o una sopravvenienza passiva, senza eliminare automaticamente la tassazione originaria.
  • Nel valutare la validità di un accertamento tributario è essenziale distinguere tra irregolarità dell'attività materiale dei verificatori e vizi dell'atto impositivo: le prime possono comportare responsabilità o rimedi amministrativi, ma non necessariamente l'annullamento dell'atto.

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