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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1289/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il difensore contestava la sussistenza della gravità indiziaria, lamentando che l'impianto accusatorio si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa (ritenuta credibile dal giudice), mentre mancavano riscontri definitivi: la banca non aveva confermato la sostituzione del garante, i tabulati telefonici non riportavano il contenuto delle conversazioni, nell'incontro osservato dalla polizia non vi furono comportamenti minacciosi e non furono prodotti referti medici a supporto della presunta aggressione

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Cassazione non possa sindacare la valutazione di merito sulla sussistenza dei gravi indizi se non nei limiti previsti dall'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. (vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione). Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la credibilità della persona offesa e fornito riscontri documentali e indicazioni sui contatti telefonici, dunque non sussisteva vizio di motivazione manifesto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la motivazione è stata resa in forma semplificata

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. co.1 lett. e)

    Limita il sindacato di Cassazione sulla valutazione dei fatti e delle prove: il ricorso per cassazione può censurare la motivazione solo se vi è mancanza o manifesta illogicità. Non è consentito alla Cassazione rinnovare la valutazione dei gravi indizi se non nei casi indicati.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e, quando sussistono profili di colpa nella proposta del ricorso, il pagamento alla Cassa delle ammende; autorizza inoltre la motivazione in forma semplificata per questioni non complesse.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove valutati dai giudici di merito se non quando la motivazione sia mancante o manifestamente illogica; le censure di merito devono essere inquadrate come vizio di motivazione
  • Per impugnare con successo ordinanze cautelari è più efficace dimostrare errori nella motivazione o contraddizioni logiche nell'iter argomentativo del giudice, piuttosto che limitarsi a riproporre una diversa valutazione dei fatti
  • Prove documentali e referti (per es. certificati medici, riscontri bancari, trascrizioni o contenuti di comunicazioni) sono cruciali per contestare la gravità indiziaria; tabulati senza il contenuto delle comunicazioni hanno scarso valore probatorio rispetto a minacce o estorsione
  • Se si contesta la credibilità della persona offesa, occorre evidenziare specifiche incongruenze o mancanze nella motivazione del giudice che l'ha ritenuta, non solo affermazioni contrarie generiche
  • Ricorsi manifestamente infondati o improntati a colpa possono comportare condanne a spese e ammende; valutare la fondatezza e le prospettive del ricorso prima di proporlo

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