Sentenza n. 829/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza n. 278 del 10/07/2024 resa dal Tribunale Ordinario di Pistoia, Sezione Lavoro, all’esito del giudizio iscritto al n. 150/2024 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pistoia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’attribuzione della Carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando la notifica della sentenza al Ministero presso la sede reale, il decorso inutilmente del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e lo ha accolto, constatando che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, mediante il pagamento delle somme riconosciute dal Tribunale di Pistoia. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva all’inutile decorso del termine concesso all’Amministrazione. Ha inoltre applicato una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica del docente dell’importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico
La disposizione costituisce il fondamento del diritto al beneficio riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso inutilmente del termine dilatorio è stato ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a.
dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza
La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e prosegue fino all’effettivo pagamento.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale fonte della disciplina applicabile alla decorrenza della penalità di mora.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, indicando le attività necessarie per dare concreta esecuzione al titolo.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari e pagare le somme dovute dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all’effettivo saldo.
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