Cassazione Civile, Sentenza n. 4850/2020 del 24/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso, per l’anno d’imposta 2011, un avviso di accertamento recuperando a tassazione IRES, IRAP e IVA, ritenendo la società non operativa ai sensi della disciplina delle società di comodo. La società, costituita e gestita secondo l’Ufficio per consentire ai soci il godimento di aeromobili, immobili e partecipazioni, aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’accertamento; la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 22 marzo 2017, accolse invece l’appello dell’Agenzia e confermò l’atto. Il giudice regionale ritenne che il dissesto, seguito dall’ammissione al concordato preventivo nel 2011, fosse stato provocato dai soci amministratori mediante distrazioni di risorse della società e delle partecipate tra il 2009 e il 2011, e che la causa di esclusione dalla disciplina delle società non operative fosse stata artatamente creata e non fosse opponibile all’Amministrazione. La curatela ha proposto cinque motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 30, comma 4-ter, della L. n. 724/1994, sostenendo che l’apertura del concordato preventivo con decreto del Tribunale di Firenze del 27 giugno 2012, intervenuta prima della scadenza del termine per la dichiarazione relativa al 2011, escludeva l’applicazione del test di operatività e che le condotte imputate ai soci non potevano, da sole, fondare l’accertamento secondo tale disciplina. Con il secondo ha denunciato omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sulle contestazioni relative all’effettiva operatività e alle circostanze oggettive che avrebbero impedito il conseguimento dei ricavi minimi. Con il terzo ha censurato l’applicazione dell’art. 30 della L. n. 724/1994, perché la decisione si sarebbe basata sulle condotte dei soci senza valutare l’attività concretamente svolta dalla società; ha inoltre invocato il giudicato esterno formatosi per gli anni 2007-2010 sulla natura operativa della contribuente. Con il quarto ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi, inclusi l’attività di holding e di assistenza finanziaria alle partecipate, la sublocazione di aeromobili, la compravendita e gestione immobiliare, l’esposizione verso istituti bancari e gli effetti della crisi dell’appaltatore dei progetti immobiliari, dedotti come elementi dell’attività d’impresa e come cause oggettive del mancato superamento del test. Con il quinto ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda subordinata di annullamento della pretesa IVA, sostenendo che il credito IVA compensato non era precluso dall’art. 30, comma 4, della L. n. 724/1994.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di giudicato esterno: lo status di società non operativa va accertato per ciascun esercizio e la decisione relativa agli anni 2007-2010 non vincolava l’accertamento per il 2011. Ha rigettato il secondo e il quinto motivo perché la decisione regionale, nel qualificare la società come mero schermo dei soci, aveva implicitamente respinto le questioni sulla sua operatività e sulla pretesa IVA. Ha accolto il terzo e il quarto motivo: il giudice d’appello aveva desunto la natura non operativa dalle condotte distrattive dei soci senza valutare adeguatamente, sulla base degli atti, se la società esercitasse in concreto attività d’impresa e se nell’anno accertato ricorressero circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà dell’imprenditore, che avessero impedito il raggiungimento dei ricavi minimi. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30, comma 1, L. n. 724/1994
La L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1, ha introdotto una presunzione legale relativa in base alla quale una società si considera “non operativa” se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati in conto economico è inferiore ai ricavi presunti, calcolati applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli asset patrimoniali intestati alla società (cd. “test di operatività dei ricavi”).
Il test dei ricavi determina una presunzione legale relativa di non operatività sulla base di un criterio quantitativo; tale presunzione può essere superata con prova contraria.
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994
Poichè la L. n. 724 del 1994, art. 30, individua la società “non operativa” esclusivamente sulla base del criterio quantitativo del test, indipendentemente dalle intenzioni e dal comportamento dei soci, lo stesso art. 30, comma 4-bis, prevede la possibilità di presentare istanza di interpello, al fine di chiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive, in presenza di situazioni oggettive, ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell’imprenditore, che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui all’art. 30 cit., comma 1.
La disapplicazione della disciplina può essere richiesta quando situazioni oggettive, non dipendenti da una scelta consapevole dell’imprenditore, abbiano reso impossibile il raggiungimento dei ricavi o del reddito minimi.
art. 30, comma 4, L. n. 724/1994
La Corte non enuncia né applica una regola interpretativa autonoma sul comma 4; rileva soltanto che la domanda subordinata relativa all’IVA era stata implicitamente respinta dalla Commissione regionale.
art. 30, comma 4-ter, L. n. 724/1994
La questione relativa al comma 4-ter è stata assorbita, dopo l’accoglimento dei motivi concernenti la mancata valutazione dell’operatività concreta e delle circostanze oggettive.
art. 1, comma 128, L. n. 244/2007
La disposizione è richiamata per descrivere l’introduzione di cause di esclusione dalla disciplina delle società non operative, ma la Corte non ne decide in via autonoma l’applicazione, avendo assorbito il primo motivo.
art. 112 c.p.c.
Infatti, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo.
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata contiene, anche implicitamente, il rigetto della questione o domanda non espressamente esaminata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La norma è indicata quale parametro processuale della censura di nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c.; la Corte decide i motivi sulla base della regola della pronuncia implicita, senza interpretare autonomamente l’art. 360.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La disposizione è richiamata come base del motivo di omesso esame di fatti decisivi, accolto per l’inadeguata valutazione delle circostanze dedotte; la Corte non formula una distinta regola interpretativa sul suo contenuto.
art. 378 c.p.c.
La disposizione è menzionata soltanto in relazione al deposito della memoria della ricorrente e non fonda la ratio decidendi.
Massime di principio
- La qualificazione di una società come non operativa ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724/1994 discende dal test quantitativo previsto dalla norma e integra una presunzione relativa, superabile dal contribuente mediante prova dell’attività effettivamente esercitata e delle circostanze oggettive che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito minimi.
- Nel valutare l’operatività di una società e l’eventuale ricorrenza di cause oggettive di mancato superamento del test, il giudice deve esaminare concretamente gli elementi dedotti e documentati dalle parti. Non è sufficiente desumere la natura di società di comodo dalle condotte distrattive attribuite ai soci, senza verificare l’attività d’impresa svolta dalla società nell’esercizio oggetto di accertamento.
- Lo status di società non operativa non ha carattere permanente: va accertato autonomamente per ciascun periodo d’imposta. Il giudicato relativo ad annualità precedenti non vincola l’accertamento di un’annualità successiva quanto a tale status, il cui presupposto dipende da una valutazione riferita al singolo esercizio.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la statuizione adottata dal giudice implica necessariamente il rigetto della domanda o dell’eccezione non esaminata espressamente.
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