Cassazione Civile, Ordinanza n. 00431/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso dichiarata dalla ricorrente e, rilevato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio, ha dichiarato estinto il processo di cassazione. Ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese, poiché la parte costituita con controricorso aveva accettato la rinuncia e le altre parti non avevano svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasceva da un ricorso per cassazione proposto avverso un decreto del Tribunale di Brescia. Nel corso del giudizio di legittimità la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La parte controricorrente costituita ha accettato la rinuncia; le altre parti intimate non hanno svolto difese. Dalla rinuncia è derivata la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio e la Corte ha rilevato che non occorreva provvedere sulle spese, proprio perché l’unica parte costituita aveva accettato la rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio quando sia efficace e risulti accettata dalla parte costituita che abbia resistito con controricorso.
- In presenza di rinuncia accettata dal controricorrente costituito, la Corte non provvede sulle spese di lite.
- Se le altre parti intimate non svolgono difese, la declaratoria di estinzione può essere pronunciata senza ulteriori statuizioni di merito.
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