Cassazione Penale, Sentenza n. 2585/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava la qualificazione dei fatti come autoriciclaggio (acquisto di bitcoin con proventi di truffe) per difetto del requisito dell'impiego in attività economica/speculativa e per l'assenza di un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza illecita; contestava inoltre la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n.5 cod. pen. (approfittamento di situazioni di minorata difesa in relazione all'uso della rete e alla distanza) e la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e omissione di esame dei motivi di riesame; ha infine rinunciato al settimo motivo relativo all'adeguatezza della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e non consentito. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero in una mera richiesta di riesame del merito delle valutazioni del Tribunale del riesame e non configurassero violazioni di norme di diritto o una manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha confermato che l'acquisto di criptovalute con denaro di provenienza delittuosa poteva essere ritenuto, ex ante, idoneo ad ostacolare l'identificazione dei proventi (autor riciclaggio) alla luce della serialità, dell'uso di conti intestati a soggetti fittizi, del ricorso a false identità e della specificità delle tecniche informatiche; ha altresì ritenuto fondata la qualificazione dell'aggravante dell'art. 61 n.5 rispetto all'uso della rete e alla creazione di false identità/annunci. Ha respinto le censure relative all'inattualità del pericolo di reiterazione, ritenendo rilevanti la recidiva e l'organizzazione dei mezzi fraudolenti. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente alle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro tremila.
Norme richiamate
art. 648-ter, comma 1, codice penale (autor riciclaggio)
art. 648-ter c.p., comma 1
La Corte condivide la lettura secondo la quale rileva l'idoneità ex ante della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; l'investimento in criptovalute e l'uso di conti e identità fittizie possono integrare l'attività dissimulatoria tipica dell'autor riciclaggio.
art. 640 codice penale (truffa) e art. 61 n.5 cod. pen. (aggravante)
art. 640 c.p.; art. 61, n.5 c.p.
L'aggravante dell'approfittamento di situazioni di minorata difesa può sussistere quando l'autore sfrutti consapevolmente lo strumento della rete e specifiche modalità (false identità, annunci falsi, distanza/assenza di interlocuzione) che rendono più vulnerabili le vittime e facilitano il raggiro.
art. 616 codice di procedura penale
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
V Direttiva antiriciclaggio (UE)
Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva antiriciclaggio)
Richiamata dalla giurisprudenza come elemento che evidenzia la pericolosità e l'insidiosità dell'uso di valute virtuali e strumenti digitali per agevolare il riciclaggio, giustificando controlli e considera zioni specifiche in ordine all'idoneità dissimulatoria di tali operazioni.
Massime di principio
- L'integrazione dell'autor riciclaggio non si valuta solo dall'esito investigativo finale, ma sull'idoneità ex ante della condotta a rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza illecita; l'uso di criptovalute e conti intestati a terzi fittizi può essere considerato tale idoneità.
- La sussistenza dell'aggravante per approfittamento di minorata difesa (art. 61 n.5) può essere riconosciuta quando l'uso della rete, false identità e la distanza fisica abbiano aumentato concretamente la vulnerabilità delle vittime e favorito il raggiro.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione delle prove del giudice di merito: in cassazione rilevano la violazione di norme o la manifesta illogicità/omissione motivazionale, non una diversa rivalutazione del quadro indiziario.
- Le censure genericamente dirette a dimostrare una diversa lettura dei fatti o una migliore valutazione delle esigenze cautelari sono tipicamente inammissibili se non collegate a specifiche violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione.
- La rinuncia a motivi di ricorso può rendere inammissibile il relativo motivo e non elimina il rischio di condanna alle spese se complessivamente il ricorso è dichiarato inammissibile.
- In situazioni analoghe è fondamentale, per la difesa, dimostrare specificamente errori di diritto o palesi aporie nella motivazione del giudice di merito, non soltanto prospettare una diversa interpretazione dei fatti.
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