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Sentenza

Sentenza n. 142/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Umbria n. 685 del 16 settembre 2025 e per la dichiarazione di nullità del verbale del Consiglio di classe dell-OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio di classe di non ammissione all'esame di Stato adottata in riedizione del potere successiva a una sentenza di annullamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto, in via principale, l'ottemperanza alla sentenza del TAR Umbria n. 685 del 16 settembre 2025, sostenendo che l'amministrazione avrebbe eluso il giudicato non attribuendole i crediti scolastici e non determinando il voto finale dell'esame di Stato, nonostante il superamento con esito positivo delle prove sostenute in via cautelare. Ha invocato il principio dell'assorbimento, secondo cui il positivo superamento delle prove d'esame avrebbe superato la precedente non ammissione. In via subordinata ha chiesto l'annullamento della nuova deliberazione di non ammissione, deducendo violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione per irregolare composizione del Consiglio di classe, partecipazione di docenti sostituti privi di adeguata competenza o conoscenza degli elementi valutativi, attribuzione del voto di condotta pari a 7 ritenuta non coerente con la precedente condotta della studentessa, illegittima astensione di una docente e insufficiente motivazione della deliberazione assunta a maggioranza. La sentenza precedente aveva annullato l'originaria non ammissione, fondata esclusivamente sul superamento del limite massimo di assenze, e aveva ordinato una nuova valutazione ai fini dell'ammissione, senza considerare le assenze, disponendo che, coerentemente con l'esito di tale valutazione e tenuto conto del superamento delle prove d'esame, fossero attribuiti i crediti scolastici e determinato il voto finale.

La decisione

La domanda principale di ottemperanza è stata rigettata. Il TAR ha interpretato il giudicato nel senso che la sentenza n. 685 del 2025 non aveva disposto direttamente l'ammissione della studentessa né imposto l'attribuzione dei crediti e del voto finale, ma aveva rimesso al Consiglio di classe una nuova e piena valutazione del rendimento scolastico, escludendo soltanto la rilevanza delle assenze. La formula secondo cui i crediti e il voto finale dovevano essere attribuiti "conseguentemente e coerentemente con l'esito di detta valutazione" rendeva l'esito favorevole dell'ammissione un presupposto necessario. Poiché il nuovo scrutinio aveva deliberato la non ammissione per due insufficienze non recuperate, non potevano essere attribuiti né i crediti scolastici né il voto finale, anche se le prove d'esame erano state superate in via cautelare. Il giudice ha inoltre escluso l'applicabilità del principio dell'assorbimento, rilevando che l'originaria non ammissione non esprimeva un giudizio negativo sulla preparazione o maturità della studentessa, essendo stata fondata soltanto sul numero delle assenze; mancava quindi un precedente giudizio negativo di merito suscettibile di essere superato dall'esito positivo dell'esame. Le censure subordinate, riguardando l'annullabilità della nuova deliberazione e non la sua nullità o elusione del giudicato, non sono state esaminate nel rito dell'ottemperanza. Il rito è stato convertito in rito ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., con fissazione dell'udienza pubblica per il 21 luglio 2026. La decisione sulle spese è stata riservata alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nell'effettuare una valutazione discrezionale non compiuta in precedenza; per questo la sentenza precedente aveva rimesso al Consiglio di classe la nuova valutazione del rendimento scolastico.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente il mutamento del rito quando, nell'ambito dello stesso giudizio, devono essere trattate domande soggette a riti diversi; le censure di annullabilità sono state quindi rinviate al rito ordinario.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base della misura cautelare monocratica che aveva ammesso provvisoriamente la studentessa a sostenere l'esame di Stato.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del precedente giudizio con sentenza in esito alla camera di consiglio.

  • art. 15 d.lgs. n. 62 del 2017

    È richiamato dalla difesa dell'amministrazione in relazione al calcolo della media dei voti e alla conseguente attribuzione del credito scolastico, attività non effettuabile dopo la nuova valutazione negativa di ammissione.

  • d.P.R. n. 122 del 2009

    25% del monte ore annuale

    La disciplina del limite massimo di assenze aveva costituito il fondamento dell'originaria non ammissione, poi annullata perché applicata automaticamente in una situazione di incertezza sul monte ore e per un minimo sforamento.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla la non ammissione di uno studente fondata esclusivamente sul superamento del limite di assenze e rimette al Consiglio di classe una nuova valutazione del rendimento, il giudicato non impone automaticamente l'ammissione, ma richiede una riedizione piena del giudizio scolastico senza considerare le assenze contestate.
  • Se la sentenza dispone l'attribuzione dei crediti scolastici e la determinazione del voto finale "conseguentemente e coerentemente" con l'esito della nuova valutazione, tali adempimenti presuppongono un esito favorevole dello scrutinio; una nuova deliberazione negativa di non ammissione impedisce legittimamente l'attribuzione dei crediti e del voto finale.
  • Il positivo superamento delle prove d'esame sostenute in via cautelare non determina di per sé l'assorbimento della precedente non ammissione quando quest'ultima non conteneva un giudizio negativo sulla preparazione o maturità dello studente, ma era fondata soltanto su una causa preliminare relativa alle assenze.
  • Nel giudizio di ottemperanza devono essere esaminate le questioni di nullità o di elusione del giudicato; le censure che deducono vizi di annullabilità dell'atto adottato in riedizione del potere appartengono al giudizio ordinario di cognizione e possono giustificare il mutamento del rito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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