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Sentenza

Sentenza n. 1128/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del contributo concesso, recupero dell'anticipazione erogata ed esclusione dal beneficio, nonché rigetto del ricorso gerarchico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente erogatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un contributo per estirpare un vigneto di varietà Vermentino e reimpiantarlo con varietà Marselan, nell'ambito della misura regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. In sede di domanda di pagamento a saldo aveva dichiarato di avere realizzato un vigneto della varietà Vermentino, senza avere previamente presentato tramite il portale SIAN una domanda di variante. ARGEA aveva quindi revocato il contributo e disposto il recupero dell'importo anticipato, rilevando che l'intervento effettivamente realizzato corrispondeva a una diversa attività rispetto a quella ammessa a finanziamento. Il ricorrente aveva dedotto, tra l'altro, nullità o illegittimità degli atti per manifesta ingiustizia e irrazionalità, violazione del bando e delle istruzioni operative AGEA, violazione dell'art. 2 della l. 241/1990, dei principi di leale collaborazione, buona fede, buon andamento e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per inerzia, mancato soccorso istruttorio, disparità di trattamento, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento. In particolare, sosteneva di non avere potuto presentare la variante per l'indisponibilità del materiale vivaistico e per errori tecnici del portale SIAN. ARGEA aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Ha rilevato che, una volta adottato il provvedimento di concessione del contributo, la verifica dell'adempimento degli obblighi gravanti sul beneficiario e l'eventuale revoca fondata sul successivo inadempimento attengono alla fase esecutiva del rapporto. La controversia riguarda infatti la conservazione del contributo già concesso, in relazione alla mancata realizzazione dell'intervento approvato e alla mancata richiesta preventiva di variante, sicché la posizione del beneficiario ha natura di diritto soggettivo. Il giudice competente è pertanto il giudice ordinario. Il TAR ha precisato che la qualificazione della controversia dipende dal petitum sostanziale, da individuarsi considerando soprattutto la causa petendi e l'effettiva natura del rapporto, nonostante il ricorrente avesse prospettato anche vizi relativi alla ritualità e alla legittimità del procedimento amministrativo. È stata dichiarata applicabile la disciplina della translatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, anche perché il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico indicava la possibilità di ricorrere anche al giudice amministrativo, circostanza ritenuta irrilevante ai fini del riparto di giurisdizione ma idonea a giustificare la compensazione.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali secondo la disciplina della translatio iudicii.

  • art. 2 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente tra i motivi di illegittimità, ma non è stata esaminata nel merito a causa del difetto di giurisdizione.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è stato invocato dal ricorrente, ma il relativo motivo non è stato esaminato per la ritenuta carenza di giurisdizione amministrativa.

  • Regolamento (UE) n. 1308/2013

    Costituisce il quadro normativo europeo richiamato dal titolo della misura di sostegno nel settore vitivinicolo; la decisione non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • Istruzioni operative AGEA n. 65 del 10 luglio 2020

    La modifica delle attività doveva essere preventivamente autorizzata utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN.

    Le istruzioni operative prevedevano la previa comunicazione e autorizzazione della variante progettuale mediante il portale SIAN; la controversia sulla mancata osservanza di tale obbligo è stata qualificata come relativa all'esecuzione del rapporto contributivo.

Massime di principio

  • Dopo l'adozione del provvedimento di concessione di un finanziamento pubblico, le controversie sulla verifica dell'adempimento degli obblighi del beneficiario e sulla revoca del contributo per successivo inadempimento attengono alla fase esecutiva del rapporto e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • Quando la revoca del contributo è fondata sulla mancata realizzazione dell'intervento ammesso o sulla violazione degli obblighi esecutivi previsti dal bando, l'interesse del beneficiario alla conservazione del finanziamento ha natura di diritto soggettivo.
  • Il petitum sostanziale ai fini del riparto di giurisdizione deve essere individuato considerando non solo la domanda formalmente proposta, ma soprattutto la causa petendi, i fatti allegati, il rapporto giuridico dedotto e l'effettiva consistenza della posizione soggettiva controversa.
  • La prospettazione di vizi procedimentali o di illegittimità dell'atto di revoca non attribuisce di per sé la controversia alla giurisdizione amministrativa quando tali vizi sono dedotti nell'ambito di una contestazione sostanzialmente concernente l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto contributivo.
  • La giurisdizione non è modificata dall'indicazione, contenuta nel provvedimento amministrativo, della possibilità di proporre ricorso davanti al giudice amministrativo; tale indicazione può tuttavia rilevare ai fini della compensazione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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