Cassazione Penale, Ordinanza n. 18777/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione a terzi, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della destinazione della sostanza allo spaccio, alla luce del compendio probatorio complessivo e della documentazione attestante il suo abituale consumo di stupefacenti, quindi la finalità di uso personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato e privo di specificità, oltre che assertivo. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse esistente, coerente e logicamente argomentata, fondata su plurimi indici fattuali univoci della destinazione allo spaccio: quantità e varietà delle sostanze (cocaina e hashish), suddivisione in più involucri, presenza di tre bilancini di precisione, materiale da confezionamento e manoscritti con cifre e nomi riconducibili agli acquirenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La detenzione di stupefacenti può integrare la fattispecie lieve quando il giudice, valorizzando gli indici oggettivi del caso concreto, ricava la destinazione della sostanza alla cessione a terzi e non al mero uso personale.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01
La destinazione allo spaccio della droga può essere desunta da elementi oggettivi univoci e significativi, come quantità della sostanza, modalità di detenzione e strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la finalità di cessione a terzi può essere desunta da un complesso di elementi oggettivi convergenti, quali quantità e varietà della sostanza, frazionamento in involucri, presenza di bilancini di precisione, materiale da confezionamento e appunti riconducibili agli acquirenti.
- La deduzione difensiva dell'uso personale non è idonea a superare la prova della destinazione allo spaccio quando il giudice di merito abbia valorizzato indici fattuali specifici, coerenti e complessivamente incompatibili con il consumo esclusivo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in doglianze assertive, prive di specificità e di effettiva pertinenza censoria, senza indicare in modo concreto le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a sostegno.
- Il vizio di motivazione non è configurabile se la sentenza impugnata contiene una motivazione esistente, lineare e logicamente coerente, fondata su un'esauriente disamina del materiale probatorio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che non risulti assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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