Sentenza del 10/02/2020 n. 1378 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 84 /2020 TRIBUTI REGIONALI - Tributi di scopo - Motivazione atti di riscossione - Contenuto - Opera pubblica ancora da realizzare - Prova a carico dell'Ente impositore - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Regione aveva notificato due decreti dirigenziali per la richiesta di contributi per l'anno 2016: euro 38.238,77 ai sensi dell'art. 17 L.R. 15/2005 e euro 39.277,94 ai sensi dell'art. 19 L.R. 1/2008. La Regione contestava l'annullamento dei decreti disposto in primo grado, sostenendo che si trattava di tributi di scopo istituiti per legge, che la quantificazione era dovuta alla mancanza di documentazione da parte della società (volumi estratti) e che la potestà impositiva discendeva direttamente dalle leggi regionali. La società resistente aveva impugnato i decreti presentando, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali e lamentando l'assenza, negli atti di riscossione, di motivazione circa la perdurante necessità del prelievo e l'effettiva destinazione dei proventi (completamento aeroporto di Pontecagnano, Fondo per la ecosostenibilità, lavori di recupero ambientale, progetto unitario di gestione, attività di controllo).
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello della Regione e confermato la decisione di primo grado che aveva annullato i decreti. Il Collegio ha ritenuto che entrambi i prelievi sono tributi di scopo e che, in tale ipotesi, l'atto impositivo deve esplicitare e provare come e perché l'opera pubblica o l'attività pubblica siano ancora da realizzare e dunque la necessità del tributo. La mera richiamazione della legge o formule stereotipate non soddisfano l'obbligo motivazionale. Nel caso di specie gli atti impugnati non contenevano tale indicazione né prova della destinazione effettiva delle somme, sicché l'onere motivazionale non è stato assolto. Per tali ragioni l'appello è stato respinto e le spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
art. 17 legge regionale 15/2005
presente nel testo della sentenza come base del contributo contestato
Il contributo è qualificato come tributo di scopo finalizzato al finanziamento del completamento e avvio dell'aeroporto di Pontecagnano; tuttavia l'atto impositivo deve dimostrare la persistente necessità dell'intervento e la destinazione delle somme
art. 19 legge regionale 1/2008
presente nel testo della sentenza come base del contributo contestato
Il contributo è destinato per il 50% al Fondo per l'ecosostenibilità e per il restante 50% a spese per recupero ambientale, progetto unitario di gestione del comparto e finanziamento dell'attività di controllo; l'Ente deve comunque rendicontare/provare l'effettiva destinazione per giustificare il tributo
art. 1 comma 145 legge 296/2006
richiamata dalla Regione in ordine alla disciplina dei tributi di scopo in ambito comunale
Citata dalla Regione per sostenere l'esistenza di un'unica tipologia di tributi di scopo; la Corte territoriale osserva però che la qualificazione dipende dalla funzione effettiva del tributo (finalità/uso) e non dalla sola nomenclatura
art. 119 Costituzione
richiamato nella doglianza relativa ai limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria
Sollevata la questione di legittimità costituzionale per assenza di principi statali, ma il Collegio non ha annullato i tributi per incompetenza regionale; la decisione si fonda sull'insufficiente motivazione degli atti impositivi piuttosto che su vizio di competenza
Massime di principio
- I tributi di scopo vanno qualificati in base alla 'funzione' (la finalità effettiva) e non dalla sola denominazione testuale della norma che li istituisce.
- Quando l'imposta è un tributo di scopo l'atto amministrativo di riscossione deve indicare e provare che l'opera o l'attività pubblica è ancora da realizzare e che il tributo è ancora necessario: la motivazione deve essere specifica e non può limitarsi a richiamare la legge o usare formule stereotipate.
- L'onere della prova circa la perdurante esigenza dell'intervento pubblico e la destinazione dei proventi grava sull'ente impositore; in assenza di tale prova il tributo può essere annullato.
- La regola differisce rispetto alle imposte 'ordinarie' (es. imposte sul reddito) dove l'esistenza dell'elemento imponibile può giustificare in modo più immediato l'atto: i tributi di scopo richiedono il nesso funzionale tra prelievo e finalità.
- La quantificazione del tributo, se fondata su parametri tecnici (es. volumi estratti, programmi di coltivazione), deve basarsi su documentazione idonea e sull'atto amministrativo che attesti tali elementi; l'assenza di titoli autorizzatori o di dati probatori può invalidare la richiesta.
- Il principio generale 'chi inquina paga' non esime l'ente impositore dall'obbligo di motivare e provare la destinazione specifica dei proventi quando il tributo è di scopo.
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